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Augurare la morte a qualcuno è moralmente riprovevole, ma penalmente irrilevante. Parola di Cassazione

La Corte di Cassazione ha fatto cadere ogni accusa nei confronti di un uomo e una donna condannati in primo e in secondo grado dei delitti di ingiuria e minaccia


Certo, augurarela morte a un'altra persona è una manifestazione di “astio, forse di odio”, maconsiderato che il precetto evangelicodi amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la suaviolazione è appunto penalmente irrilevante.

Così la Corte di Cassazione ha fatto cadere ogni accusanei confronti di un uomo e una donna condannati in primo e in secondo grado deidelitti di ingiuria e minaccia perpetrati a danno di un terzo, in seguito allacondotta illegittima di quest'ultimo, scaturita da una lite giudiziaria checulminava con un provvedimento emesso in favore della madre di uno degliimputati, alla cui esecuzione si opponeva, insieme ad altri coltivatori, lastessa vittima.

Secondo la Corte,infatti, (V sezione penale, sentenza n.41190 depositata il 3 ottobre 2014), non vi sono le fondamenta percontestare né il delitto di ingiuria néquello di minaccia.

Non solo manca l'elemento psicologico del delitto diingiuria contestato agli imputati, ha affermato la Cassazione, maaddirittura l'elemento materiale:giacchè “desiderare la morte altrui nonsta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro(e che di fatto li si offenda)”.

Quanto al delitto di minaccia, è noto, haricordato la Corte, “che il male ingiustoe futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato comeconseguente ad un'azione dell'offensore”.

Nel caso dispecie, invece, il fatto che gli imputati si siano augurati la morte dellapersona offesa in un incidente stradale ovvero l'aggravarsi delle suecondizioni di salute, sicuramente rappresentano “manifestazioni di scarso affetto” nei suoi confronti ed “evidente mancanza di fair play traavversari processuali”, ma nessuno deidue ha manifestato l'intenzione di fare alcunché per determinare,anticipare o propiziare la morte della vittima, augurandosi invece che ciòpotesse accadere casualmente ad opera di terzi. E, nella prospettata “omissione di soccorso” che sarebbederivata a seguito di un eventuale, augurato, incidente alla persona offesa, siravvisa, ha concluso la Corte, “unaprevisione e una speranza certo con animo malevolo ma di assoluta irrilevanzapenale”.

Su questoassunto, la Cassazione ha quindiannullato la sentenza senza rinvio perchéil fatto non sussiste.

Data: 11/10/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi