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Cassazione: la brillante carriera politica del marito fa lievitare l'assegno di mantenimento per la ex

I progressi di carriera successivi all'interruzione della convivenza vanno considerati come evoluzione naturale di quelli già in corso


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21112 del 7 Ottobre2014. E' legittimo che il giudice liquidi alla moglie, inconclusione del giudizio di separazione personale dei coniugi, unassegno di mantenimento dall'importo elevato, considerando nonsolo il reddito prodotto dal coniuge ma anche la brillante carriera politica del marito, resa possibile anche dalcostante e presente affetto familiare. Per la Suprema corte, anche iprogressi di carriera successivi all'interruzione della convivenzavanno considerati come evoluzione naturale di quelli già incorso, dovendo quindi essere presi in considerazione ai finidella liquidazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.

L'accertamentodel relativo diritto deve essere effettuato verificandol'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a untenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio eche sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dellostesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmenteconfigurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso delrapporto”.

E a tale principio la Corte di merito siè correttamente attenuta. Le prospettive di evoluzione di carrierainfluenzanti le capacità economiche del marito, parte forte delrapporto, sono state correttamente incluse nel processo divalutazione delle potenzialità economiche di entrambi i soggetti,fortemente sbilanciate a favore di lui. Il giudice del merito “hacorrettamente proiettato nel futuro le prospettive redditualiconnesse a tale multiforme attività, in tal modo pervenendo allarappresentazione del quadro economico in base al quale ha ritenutosussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno”.La valutazione operata, di conseguenza, non si è basata su criteriarbitrati ma, oltre a ciò, ha tenuto in debito conto ladocumentazione prodotta dal ricorrente relativamente al redditoprodotto negli anni immediatamente precedenti. Il ricorso èrigettato.

Data: 09/10/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi