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Cassazione: il rimborso delle spese fatte dal comproprietario sono rimborsabili solo in via eccezionale e va dimostrata la 'trascuranza' degli altri

Il rimborso si può chiedere solo in riferimento a quegli interventi che si rivelino indispensabili ad assicurare il servizio comune


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 20988 del 6Ottobre 2014. Quando il comproprietario, che anticipale spese ed esegue opere di manutenzione del bene, necessarie alfine di preservare la sua destinazione d'uso, ha diritto ad ottenereil rimborso pro quota dei costi sostenuti da parte degli altricomproprietari? La pronuncia in oggetto fornisce chiare indicazioniin merito all'interpretazione dell'art. 1110 codice civile.

Nelcaso di specie il comproprietario per la maggior quota (80%) di unasala cinematografica cita in giudizio il comproprietario dellarimanente, domandando al giudice che gli sia liquidata la partespettante di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dellasala stessa, dato che la controparte non ha provvedutotempestivamente nell'adempiere i propri obblighi di comproprietario.

La Suprema corte, nel dirimere la questione, ricorda tuttavia come,ex art. 1110 codice civile, all'avente causa spetti il rimborso soltantoin via eccezionale, “in caso di trascuranza degli altri”,limitatamente alle spese necessarie “per la conservazione dellacosa, ossia al mantenimento della sua integrità”, dunque soloin riferimento a quegli interventi che si rivelino indispensabili adassicurare il servizio comune.

Condizione necessaria affinchèl'interessato maturi il diritto al rimborso delle spese, o di unaparte di esse, è che egli abbia preventivamente comunicato alcomproprietario la necessità di procedere a quel determinatointervento.

Lo stesso, inoltre – come accaduto nel caso dispecie – non deve essere finalizzato ad apportare migliorie al benema soltanto a conservarlo per il normale utilizzo. Dal punto di vistaprocessuale, la prova della noncuranza delle controparti gravasull'interessato al rimborso. Infine, la Cassazione sottolinea comela critica dell'interpretazione normativa fornita dal giudice delmerito sia questione appunto di apprezzamento nel merito e non dilegittimità, come tale insindacabile se non per inadeguatezza dellamotivazione o violazione di legge. In ogni caso, tale violazione deveessere individuata nello specifico dal ricorrente. Il ricorso èrigettato.

Data: 16/10/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi