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Cassazione: un grave stato di salute dell'ex marito può comportare la revoca del mantenimento

Se lo stato di salute pregiudica la capacità lavorativa si può revocare l'assegno


Ancora una volta la Cassazione torna a occuparsi dell'assegno di mantenimento.

Questa volta per chiarire che uno stato di salute talmente precario da compromettere la capacità lavorativa di un padre può legittimare la revoca dell'assegno di mantenimento persino in favore dei figli minorenni.

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour il Tribunale di Viterbo, in un giudizio di separazione, avevafissato in 400,00 euro, l'obbligo di mantenimento dei due figli minorenni (oltreal 50% per le spese di carattere straordinario) a carico dell'ex marito.

L'uomoricorreva in appello chiedendo la revocadell'assegno, sostenendo di essere disoccupato, privo di qualsiasi reddito e in condizioni di salute tali da compromettere gravemente la sua capacitàlavorativa.

La Corte d'Appellodi Roma rigettava il ricorso considerando "inattendibili" le deduzioni dell'appellante.

Di diverso avviso la Cassazione che con ordinanzan. 20145 del 24 settembre 2014, ha considerato “apodittica” la motivazione con cui il giudice di merito, il quale aveva ritenuto di escludere l'incidenza delle condizioni di salute sulla capacità lavorativa, considerata la giovane età dell'uomo e l'assenza, nella documentazione prodotta,di invalidità fisiche incompatibili con qualsiasi impiego.

Per laS.C., invece, l'incidenza dellecondizioni di salute sulla capacità lavorativa va approfondita, sulla basedella documentazione prodotta, valutandoanche l'opportunità di una consulenza medico-legale.

Né possonovalere ad escludere la necessità di una più compiuta disamina sullo stato disalute del ricorrente (e, dunque, sull'eventuale inidoneità al lavoro), lelamentele dell'ex moglie in ordine alle volontarie dimissioni dello stesso dalsuo precedente impiego (dipendente Rai) per dedicarsi solamente a lavorisaltuari come venditore ambulante nei mercati domenicali.

Il caso dovrà essere ora nuovamente esaminato dalla Corte d'Appello di Roma.

Data: 30/09/2014 21:00:00
Autore: Marina Crisafi