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Cassazione: la compagna del nonno rimasta 'vedova' può restare nella casa di famiglia anche se non è proprietaria



Se intermini legislativi famiglie di fatto e relazioni more uxorio non sonoancora equiparabili ai rapporti matrimoniali - se non limitatamente ad alcuni aspetti (vedi "ereditarietà" del contratto di locazione) - laGiurisprudenza degli ultimi anni ha fatto però molti passi avanti verso ilriconoscimento delle posizioni delle persone conviventi.

Ad esempio, con lasentenza 19423 depositata il 15 settembre 2014, la Corte di Cassazione haaffermato il diritto del convivente superstite (o "vedovo") a rimaneread abitare nella casa "di famiglia" ancorché non ne sia proprietario.Nello specifico, alla morte senza testamento di uno dei membri della coppia,il nipote/erede di questi tentava di cacciare in malo modo la compagna delnonno dall'abitazione di cui era appena divenuto proprietario. Ma la SupremaCorte ha dato ragione alla donna - come del resto già avevano fatto i giudicidi merito - riconoscendo a questa un vero e proprio diritto a non esseremandata via dalla casa del compagno defunto.

Secondo i Giudici della secondasezione civile della Corte Cassazione, infatti, la coppia di conviventi moreuxorio - sebbene non legalmente coniugati - condivideva il diritto diabitazione sulla casa in questione, come luogo dove mettere in atto il proprioprogetto di vita comune: "un potere di fatto basato su un interesse proprio delconvivente, diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale daassumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in unnegozio giuridico di tipo familiare". Pertanto, così come non avrebbe potuto ilconvivente proprietario mettere alla porta la compagna dall'oggi al domani,così non è permesso fare nemmeno al legittimo erede del de cuius.

Data: 17/09/2014 14:50:00
Autore: Mara M.