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RC Auto: basta il preventivo per liquidare il danno se le voci trovano corrispondenza nelle fotografie - Tribunale di S. M. Capua Vetere



Dott. Agostino Saviano - savago1975a@libero.it

Con la sentenza n. 2808/2014, avente adoggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale,il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affermato che può bastare un semplice preventivo per liquidare il danno all'autovettura se le singole voci di danno corrispondono a quanto emerge dalla documentazione fotografica.

Ecco in breve la vicenda processuale: un automobilista alla guida di una Mercedes 270, mentre percorreva l'autostrada A1 –tratto Caserta-Capua – direzione Capua, giunto al km 727+150 (dove mancava la rete di recinzione come invece prevede l'art. 2, n. 3, lett. A) del d. lgs. n. 285 del1992) entrava in collisione conun cane di grossa taglia che attraversava l'autostrada in direzione trasversale da sinistra versodestra. A causa del sinistro l'autovettura subiva ingentidanni per la complessiva somma di € 7.188,38 e tali danni risultavano da un preventivo oltre che da rilievifotografici in atti.

L'automobilista chiedeva anche un risarcimento ulteriore per il danno da fermo tecnico e le spese di rimozione etrasporto.

Parte attrice deduceva che ilsinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità dellasocietà convenuta, la quale, in virtù del principio del “neminem laedere”di cui all'art. 2043 c.c., e quale proprietaria della strada aperta alpubblico, è tenuta a far sì che la stessa non presenti per l'utente situazionidi pericolo occulto. Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della societàconvenuta in ordine alla causazione del sinistro de quo, la condanna dellastessa al risarcimento dei danni alla propria autovettura, convittoria di spese.

Nella sentenza il giudice, affermata la responsabilità della società convenuta, afferma che i danni possono essere liquidati in via equitativa. A tal fine basta utilizzare comeparametro il preventivo prodotto dall'attore, le cui voci trovanocorrispondenza nella documentazione fotografica oltre che nelle dichiarazioni rese daitesti e nelle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale.

In relazione al fermo tecnico il giudice ha liquidato poi un somma di euro 500,00 richiamando un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui è possibile laliquidazione equitativa del danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica inordine allo stesso, "rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiatosia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche prescindere dall'usoeffettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante lasosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio dia assicurazione)comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturaledeprezzamento di valore, del veicolo” (Cass. n. 23916/2006).

Sempre in ordine al danno il giudice ricorda che trattandosi di risarcimento da illecito extracontrattuale e quindi di debito divalore, la somma liquidata deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT divariazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e sullasomma via via rivalutata devono calcolarsi gli interessi compensativi, inmisura pari a quella legale (v. la risorsa per il calcolo congiunto di interessi e rivalutazione monetaria).

Tale misura si ritiene idonea a compensare ilritardato adempimento, tenuto conto della normale redditività del denaro nelperiodo intercorso dalla data del sinistro.

Data: 13/09/2014 09:20:00
Autore: Dott. Agostino Saviano