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Testamento olografo: la data può essere apposta ovunque e, se segue la sottoscrizione ciò indica il momento in cui il testamento è stato ultimato



In tema ditestamento olografo, non vi è una normache prescriva l'esatta apposizione della data, per cui la stessa può essere inserita in ogni parte della scheda testamentariae, anzi, se segue la sottoscrizioneindica il momento cronologico esatto in cui il testamento è statodefinitivamente ultimato esottoscritto.

Con questoprincipio la Corte di Cassazione (sentenzan. 18644 del 3 settembre 2014) ètornata ad occuparsi di disposizioni testamentarie, in una vicenda inerentel'impugnazione da parte dell'unico erede legittimo di un testamento olografocon il quale il de cuius avevaassegnato ad una donna, dallo stesso ospitata nella sua abitazione, l'usufruttosul predetto immobile.

Il tribunaleannullava in primo grado il testamento impugnato e la Corte d'Appelloconfermava la decisione.

La donnaricorreva, pertanto, in Cassazione, denunciando violazione degli artt. 602 e 606 c.c. da parte della sentenzaimpugnata, per aver ritenuto che nel testamento olografo la data debba essereapposta sempre dopo la sottoscrizione del testatore, tranne allorché non vi siasufficiente spazio sulla scheda testamentaria.

La S.C. le dà ragione. Premettendoche ai sensi dell'art. 602 c.c., nel testamento olografola data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno” e chela “prova della non verità” è ammessasoltanto “quando si tratta di giudicaredella capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o dialtra questione da decidersi in base al tempo del testamento", laCorte ha precisato che la norma “nonprevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei testamento (alcontrario della sottoscrizione, che deve essere posta alla fine delledisposizioni)”.

Dall'interpretazionesistematica della disciplina codicistica, infatti, secondo la Cassazione, lafunzione attribuita alla data dall'ordinamento è quella di “indicare il momento di manifestazione dellavolontà dei testatore; essa nonrientra nelle disposizioni di ultima volontà come prevista dall'art. 587c.c., che si configura come la manifestazione di una volontà definitivadell'autore nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formatae manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, deipropri beni per il tempo successivo alla morte”. Per cui, non facendo partedelle disposizioni, la data “non devenecessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamenteprevisto per le disposizioni dall'art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione(come nella fattispecie), indica ilmomento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta”.

Conseguentemente,ha ribadito la S.C. accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio, “la data del testamento olografo può essereapposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essadebba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”.

Data: 12/09/2014 14:00:00
Autore: Marina Crisafi