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Cassazione: anche l'avvocato 'povero' deve pagare l'IRAP se in studio c'è un collaboratore



Anche se l'avvocato si avvale di strutture dipoco valore e di una sola automobile è tenuto a pagare l'IRAP (ovvero l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive) se a coadiuvarlo nell'attività c'è anche un solo collaboratore fisso.

Lo ha stabilitola quinta sezione civile della Corte di Cassazione,con sentenza n. 18749 del 5 settembrescorso, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso lasentenza della C.T.R. della Lombardia che, in parziale accoglimentodell'appello di una contribuente, di professione avvocato, aveva ritenuto nondovuta l'imposta per gli anni 2003 e 2004.

Il giudiced'appello, infatti, aveva ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazioneconsiderato che dalla documentazione proposta dalla professionista era emersoche la stessa esercitava la propria attività avvalendosi di un solocollaboratore, di un'autovettura e di strutture di scarso valore.

L'Agenzia delle Entratericorreva per Cassazione censurando la decisione della CTR e sostenendo, invece,che l'avvocato avvalendosi stabilmente di un collaboratore rientrasse tra isoggetti tenuti al pagamento dell'imposta, poiché esercitante attività dilavoro autonomo “autonomamente organizzata”.

La Suprema Corte,ripercorrendo il consolidatoorientamento formatosi in seguito all'interpretazione costituzionalmenteorientata fornita dalla Consulta consentenza n. 156/2001, ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia e cassatola sentenza impugnata.

“L'esercizio per professione abituale di attività dilavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale– hanno affermato, infatti, i giudici di piazza Cavour – costituisce presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti diattività autonomamente organizzata”. Quanto al requisito dell'autonoma organizzazione, questo ricorre, ha spiegatola Corte “quando il contribuente cheeserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e nonsia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altruiresponsabilità ed interesse; b) impieghibeni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l"id quodplerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabileper l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionaledi lavoro altrui, assumendorilevanza ai fini della sussistenza di una attività autonomamenteorganizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell'obbligato, anche la presenza stabile di un solodipendente”.

Alla luce di taliprincipi, pertanto, la Corte ha ravvisato il requisito dell'autonomaorganizzazione nel caso di specie, considerata la presenza stabile di uncollaboratore, nonché il mancatoassolvimento dell'onere, a carico del contribuente che chieda il rimborsodell'imposta asseritamente non dovuta, didare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Data: 10/09/2014 11:30:00
Autore: Marina Crisafi