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Assicurazione del cane. Cassazione, Se le clausole sono dubbie va preferita l'interpretazione più rispondente a buona fede



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione terza, sentenza n. 18349 del 27 Agosto 2014.

E'operativa la polizza assicurativa per la responsabilità civile,comprendente la copertura per eventi dannosi legati alla proprietàdi un cane, se questo provoca la caduta di una persona anchefuori dalle mura domestiche.

Lo afferma la Corte di Cassazione che si è occupata del caso di un proprietario di un cane che è stato condannato – sentenza confermata anche in appello –al risarcimento del danno nei confronti di una signora, caduta aseguito della presenza del cane legato a una catena nel cortiledell'azienda presso cui il padrone prestava servizio.

I giudici di merito non avevano accolto però la domanda di manleva nel confronti della compagnia di assicurazioni, proposta dal proprietario.

Poiché dal testo dipolizza, secondo l'interpretazione dei giudici di merito, sarebbeemerso che la copertura avrebbe operato soltanto nell'ambito della“vita familiare” dell'assicurato, la circostanza che il canefosse presente in azienda – nonostante fosse stato provato che lostesso non avrebbe svolto attività abituale di “guardia” né chesarebbe stato ivi condotto con regolarità dal suo padrone –avrebbe di conseguenza escluso la copertura assicurativa.

Secondo laSuprema corte tale interpretazione sarebbe del tutto arbitrariapoiché, in riferimento al cane, non sarebbe stata presente alcunalimitazione riferibile alla vita privata del proprietario; inoltre,“la polizza comprendeva espressamente il rischio derivante dallaproprietà del cane”.

Conferma la Corte che sarebbe altresìarbitrario interpretare il termine “abitazione” (effettivamentepresente in polizza) come non estendibile al luogo di lavoro abituale,da considerarsi comunque una parte della “vita privata”.

In ogni caso, al di là delle considerazioni di merito – nonsindacabili in sede di ricorso in Cassazione – la Suprema corteconclude confermando il principio di diritto secondo il quale “ovel'interpretazione delle clausole di un contratto presenti dei marginidi ambiguità, dovrà comunque essere preferita l'interpretazione piùrispondente a buona fede (art. 1366 cod. civ.)”. Il ricorso èaccolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 05/09/2014 16:50:00
Autore: Licia Albertazzi