Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Riforma della giustizia: d'ora in avanti chi perde paga le spese di giudizio. In arrivo la modifica all'art. 92 c.p.c.



“Chi perde paga” è uno dei leitmotivdi questi giorni inerenti uno dei cardini fondamentali della riforma della giustizia. Tra le misureintrodotte nello schema di decreto leggevarato dal Consiglio dei Ministri il 29agosto scorso (Vedi: RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) - Tutte le novità: schema sul DECRETO LEGGE Renzi-Orlando - Avv. Paolo Storani), nell'ambito del pacchetto di riforme che dovranno “rivoluzionare” il sistema giustizia e,in primis, il processo civile, c'è,infatti, il rafforzamento della previsione che chi soccombe nel giudizio è tenuto a rimborsare le spese delprocesso, limitando notevolmente i casi di compensazione.

Nulla di nuovo,in ordine al principio di procedura, notoriamente previsto dall'art. 91 c.p.c.,secondo il quale le spese seguono la soccombenza. La novità riguarda, invece,il regime della compensazione dellespese che, spesso, nella prassi, nonostante le modifiche restrittiveintrodotte negli ultimi anni all'art. 92c.p.c., e da ultimo con la l. n. 69/2009, vanifica il principio della soccombenza, rappresentando un dannoper la parte vittoriosa e un incentivo alle liti, attraverso il largo uso delpotere discrezionale di compensare le spese processuali.

Proprio al finedi fare da deterrente alle cause temerarie e spingere verso una maggiorefunzionalità del processo civile di cognizione (con l'auspicata riduzione deiflussi in entrata), risponde la modificadell'art. 92, 2° comma, c.p.c., introdotta nello schema di decreto legge inattesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La disposizione chesi applicherà ai “procedimenti introdottia decorrere dal trentesimo giorno successivo” all'entrata in vigore della leggedi conversione del decretosostituisce,infatti, il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. eliminando le “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamenteindicate nella motivazione” che hanno giustificato sino ad oggi il largoricorso alla compensazione, intera oparziale, delle spese tra le parti, prevedendolasolo nelle ipotesi di "soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza".

Vedi anche:
- Speciale Riforma: ecco i dodici punti che “rivoluzioneranno” la giustizia italiana. In allegato il testo e una raccolta di articoli di approfondimento

- RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) - Tutte le novità: schema e testo provvisorio del DECRETO LEGGE Renzi-Orlando

Data: 03/09/2014 16:20:00
Autore: Marina Crisafi