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Se il giudice d'appello valuta diversamente il teste deve procedere al rinnovo dell'istruttoria. Il testo della sentenza e la raccolta di massime sul rinnovo dell'istruttoria

L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale trae forza dall'art. 6 Cedu, così come interpretato, nella nota sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), dalla Corte europea dei diritti


In materia di prova testimoniale, il giudice d'appello che effettui una diversa valutazione, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado, non può limitarsi ad una differente lettura e/o interpretazione degli atti del processo, avendo l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e alla riescussione dei testimoni.

Tale obbligo, ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32619/2014 (Vedi articolo "Cassazione: Il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria se vuole dare una diversa valutazione della prova testimoniale"), costituisce l'espressione di un principio generale di immediatezza che vincola il giudice dell'impugnazione, sia laddove questi intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, sia, viceversa, nel caso in cui vi sia già stata una sentenza di condanna in primo grado.

L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale trae forza dall'art. 6 Cedu, così come interpretato, nella nota sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In tale pronuncia, i giudici di Strasburgo hanno affermato l'obbligo per il giudice d'appello che riesamini la dichiarazione di un testimone, utilizzandola in modo difforme rispetto al giudice delle prime cure, di assumere nuovamente le prove dichiarative necessarie, per “ascoltarlo personalmente e così valutarne l'attendibilità intrinseca”.

Giova ricordare che l'obbligo imposto dall'art. 6 Cedu, nell'interpretazione della Corte Edu, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i testimoni, sussiste “laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali consideratedecisive”, per cui la nuova audizione è necessaria, quando il giudice di secondo grado valuti diversamente le dichiarazioni ritenute attendibili o meno dal giudice di primo grado, al fine di valutare la credibilità degli stessi in contraddittorio (Cass. n. 45971/2013).

L'art. 6 Cedu, infatti, secondo altra sentenza della Cassazione, non subordina il potere del giudice d'appello di ribaltare una precedente pronuncia (riformando una sentenza di assoluzione in pejus come nel caso di specie) alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, quando, come nella fattispecie trattata, “la sua decisione si sia fondata su un diverso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione” (Cass. n. 29452/2013), giacchè ciò che i giudici della corte di Strasburgo hanno solamente affermato è che chi ha “la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza – dovrebbe - in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità”, perché lavalutazione dell'attendibilità di un testimone “è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate” (Corte Edu 5.7.2011, Dan c. Moldavia; conf. 21.9.2010 Barrios c. Spagna).

Rimane fermo, per la S.C., che “l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni esercitabile anche nel corso del giudizio di appello involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 1634/2014; n. 9322/2010).


Data: 19/10/2014 17:00:00
Autore: Mara M.