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Cassazione: limiti al reintegro del dipendente in unità produttiva differente dall'originaria



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 16087 del 14 Luglio 2014. Puòil datore di lavoro, in ottemperanza a sentenza di merito confermantel'illegittimità del licenziamento, ottemperare alla stessadisponendo il trasferimento del dipendente in sede a 800chilometri di distanza dal posto di lavoro originario?

In lineagenerale la risposta è negativa, a meno che il datore di lavoro nonalleghi le motivazioni per le quali tale trasferimento risultiindispensabile e pur sempre entro i canoni della correttezza e dellabuona fede contrattuale. Infatti, “l'ottemperanza deldatore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, aseguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termineal contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione dilavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativadeve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansionioriginarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre iltrasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre cheil mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragionitecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali èconfigurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica lamancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore”.

Nel caso di specie laricorrente, a seguito di sentenza ordinante il suo reintegro pressol'azienda soccombente, è stata licenziata per la seconda volta aseguito di ripetute assenze, a dire dell'azienda, ingiustificate. Ilnuovo luogo di lavoro era però stato fissato a circa 800 chilometridi distanza dalla sede originaria, a seguito di trasferimento delladipendente ad altro ramo aziendale. La Suprema corte ritieneinsufficienti le giustificazioni addotte nel merito dal datore dilavoro, il quale ha omesso di allegare di fatto le stesse limitandosiad affermare una generica legittimità del disposto provvedimento ditrasferimento. Si noti inoltre, ai fini di ulteriori effettigiuridici, come il rapporto di lavoro, a seguito di sentenzaconfermante l'illegittimità del licenziamento, si intende comemai cessato.

Data: 11/09/2014 14:00:00
Autore: Licia Albertazzi