Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Edilizia: le pertinenze urbanistiche hanno peculiarità diverse rispetto a quelle civili



In materia edilizia “la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quellacivilistica”, pertanto, deve ritenersi legittima l'ordinanza di ripristinodei luoghi adottata dal Comune quando viene realizzato un manufatto (nellaspecie, un garage) in assenza di concessione edilizia.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3952 depositata il 24 luglio 2014,accogliendo l'appello del Comune che si era visto annullare dal Tar Veneto lapropria ordinanza di rimozione dell'opera, nei confronti di privati che avevanorealizzato, sulla loro proprietà, un manufatto di circa 33 mq ad uso garage construttura in lamiera e montato su ruote non portanti, in carenza di concessioneedilizia e senza rispettare le distanze minime dai confini.

Ricorrendo inappello, il Comune deduceva che ilgarage in questione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non poteva essere considerato comepertinenza non autonomamente realizzabile e quindi, ai sensi dell'art. 76,punto 1, lettera a) della l.r. del Veneto n. 61 del 1985, soggetta solo adautorizzazione e sanzionabile ex art. 94 della stessa legge.

Il Consiglio di Stato, diversamente da quanto rilevato dal Tar, accoglie le doglianze dell'ente.

La pertinenza urbanistica infatti, secondo il giudice amministrativo, deve essere “un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenzadell'edificio principale, funzionalmenteed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volumeminimo; inoltre la nozione di pertinenza, rilevante ai finidell'autorizzazione, deve essere interpretata in modo compatibile con iprincipi della materia, di talché non è, quindi, possibile consentire larealizzazione di opere di rilevante consistenza solo perché destinate, dalproprietario, al servizio ed ornamento del bene principale”.

Pertanto, laqualifica di pertinenza urbanistica è applicabile “soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'operaprincipale – e non già ad opere che- dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino peruna propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non sianocoessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcunadiversa utilizzazione economica”.

Inoltre, hasottolineato il Collegio, ai fini edilizi, la natura pertinenziale èravvisabile solo “quando si tratti diopere che non comportino un nuovo volume”; viceversa, non può esseredefinita pertinenza l'opera realizzata “suun'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedenteedificio”.

Per cui, inconclusione, ritenendo che non possa costituire pertinenza, nel caso di specie,un garage, “comportante nuova volumetria,costruito a ridosso di un'abitazione, qualsiasi siano le sue modalità direalizzazione”, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello.

Data: 29/08/2014 18:00:00
Autore: Marina Crisafi