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Vendita sottocosto di beni aziendali: Cassazione, non è bancarotta semplice ma fraudolenta



La vendita di merce sottocosto di beniaziendali integra il reato di bancarottafraudolenta e non quello meno grave di bancarotta semplice. Lo ha affermatola quinta sezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 29569 depositata il 7luglio scorso, confermando la condanna per il reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, aggravata dalla rilevante entità del danno cagionato,inflitta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nei confronti del socioaccomandatario di una Sas, dichiarata fallita, responsabile di avere distrattola somma, corrispondente all'epoca dei fatti ad oltre 620 milioni di lire, ricavatadalla vendita di merce sottocosto.

L'imputatoricorreva per Cassazione deducendo che le vendite erano state determinate daltentativo di sanare passività determinate dalla scarsa esperienza commerciale,giustificate pertanto dalla necessità di tacitare alcuni creditori, e dolendosidell'erronea applicazione dell'art. 217, n. 3, della L.F., ipotesi nella qualeandavano inquadrati i fatti.

Per la S.C.,invece, condividendo appieno le statuizioni della Corte territoriale, “non ricorre l'ipotesi di bancarottasemplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in esseredall'imprenditore, ma quella più gravedella bancarotta fraudolenta, nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque inperdita, di beni aziendali”. Invero,ha aggiunto la Cassazione, “anche leoperazioni manifestamente imprudenti, di cui al n. 3 dell'art. 217 del R.D. 16marzo 1942 n. 267, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalitànell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo siafrutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione”. Per cui,rinvenendo l'assoluta incoerenza, rispetto alle finalità della società, delleripetute vendite sottocosto dei beni aziendali, escludenti in punto di fattol'errore di valutazione che, solo, avrebbe potuto giustificare l'inquadramentodei fatti a titolo colposo, la Corte hadichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente alle spesedel procedimento.

Data: 25/08/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi