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Adottabilità del minore: solo se fallisce il progetto di recupero della funzione genitoriale



Affinché possa essere dichiarato lo statodi adottabilità del minore, occorre preventivamente verificare l'irrecuperabilità della funzionegenitoriale e l'abbandono del minore stesso, nonostante la predisposizione di un progetto idoneo a consentire ilrecupero di detta funzione, sul quale sono tenutia vigilare e ad intervenire attivamente, al fine della buona riuscita dellostesso, sia il giudice che i servizisociali.

Così ha statuito la Corte di Cassazione,con sentenza n. 16175 del 15 luglio 2014,in una vicenda inerente la dichiarazione di adottabilità di due ragazzi minorenni,da parte del Tribunale dei minori di Roma che nominava il sindaco come tutoreprovvisorio, vietava il contatto degli stessi con i genitori e altre figureparentali, confermando l'affidamento ai servizi sociali e la sospensione dellapotestà genitoriale. Proponevano appello la madre, i nonni e gli zii maternidei minori, il quale veniva rigettato. La questione, pertanto, approdava inCassazione e i giudici di piazza Cavour accoglievano il ricorso.

Ribadendo, preliminarmente, che “ildiritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta undiritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali edal diritto italiano”, la Cassazione ha infatti affermato che, laddove la funzione genitoriale non risulti“irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può esserepronunciata in assenza della preventiva verifica della possibilità delrecupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalleautorità pubbliche competenti, progetto cheil giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sinoalla decisione finale del procedimento”.

Un dovere che, secondo la Cassazione, nonsi risolve per il giudice nella mera verifica sulla funzionalità delprogetto ovvero in una “neutraleosservazione del nucleo familiare”, ma che si estende allo svolgimento “unitamente agli operatori sociali epsicologici coinvolti nel procedimento, diun ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successodel progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tal finenecessarie nel corso della sua attuazione”.

Per cui, considerando, nel caso di specie, non realizzate “le condizioni essenziali che, sole, possonoconsentire al giudice di escludere l'interesse del minore alla permanenza nelcontesto familiare di origine, all'esito di una rigorosa verifica dellepotenzialità di recupero della capacità genitoriale”, la S.C. ha accolto ilricorso, cassando la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte d'Appello di Roma.

Data: 27/08/2014 13:00:00
Autore: Marina Crisafi