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Certificato “antipedofilia”: obbligo di richiesta del datore di lavoro, anche senza consenso del dipendente



Dal 28 luglioscorso, ogni datore di lavoro può richiedere il certificato “antipedofilia” necessario per operare con i minori,anche senza il consenso del lavoratore. Lo ha reso noto il Ministero della Giustizia (attraverso la circolare del 24 luglio 2014), a seguito del completamento dellemodifiche tecniche del Sistema Informativodel Casellario per il rilascio dei certificati (contenenti le condanne peri reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies,nonché l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivitàcomportanti contatti con i minori), in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale deiminori e la pornografia minorile.

L'odiernorisultato è in realtà il frutto dell'ultimo passaggio del processo di attuazione della direttiva, iniziato ad aprile, con l'entratain vigore del d.lgs. n. 39/2014 (emanato in attuazione della direttiva 2011, insostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI), che ha istituito, con l'introduzionedel nuovo art. 25-bis al d.p.r. n.313/2002, l'obbligo per i datori di lavoro di acquisire il “certificato penale del casellariogiudiziale” dei dipendenti adibiti allo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate implicanti contatti coni minori d'età, previo consenso dell'interessato.

Con lapredisposizione del SIC per il rilascio dei certificati contenenti leiscrizioni relative a condanne per i reati sessuali nei confronti dei minoriovvero a specifiche interdizioni concernenti i contatti con gli stessi, apartire dalla fine di luglio, il datoredi lavoro potrà acquisire, invece, la c.d. “fedina penale” del lavoratore anche senza averne acquisito preventivamente il consenso.

I nuovicertificati potranno essere estratti, su richiesta del datore di lavoro privato (comprese le organizzazioni divolontariato), delle pubbliche amministrazionie dei gestori di pubblici servizi che intendano impiegare (con contratti di lavoro e non con forme dicollaborazione, per le quali non vige l'obbligo) una o più persone al finedi svolgere attività professionali o volontarie che richiedano contatti direttie regolari con i minori.

Data: 24/08/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi