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Maltrattamenti in famiglia: Cassazione, il reato sussiste anche se è cessata la convivenza



Con la recente sentenza n. 33882 depositata il 31 luglio 2014,la Cassazione (sesta sezione penale)si è pronunciata sul reato dimaltrattamenti in famiglia, affermando che lo stesso si configura anche dopo la cessazione della convivenza, poichéi doveri di rispetto reciproco, diassistenza e solidarietà che nascono dalrapporto tra coniugi, nonché i vincoli nascenti dalla filiazione, continuano apermanere.

La vicenda portata all'attenzione dellaS.C. prende le mosse dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (sezionedistaccata di Sassari) che, in parziale riforma del provvedimento del Gup dellocale tribunale, ritenendo assorbito il reato di violenza privata ex art. 610c.p. in quello di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., a danno dell'ex convivente, rideterminava la penainflitta in primo grado nei confronti di un uomo, nella misura di otto mesi direclusione, condizionalmente sospesa.

L'imputato ricorreva per Cassazione, deducendo sia l'assenza delcarattere dell'abitualità nelle condotte contestate che la cessazione delrapporto di convivenza sin dal 2006.

Per igiudici di Piazza Cavour il ricorso è infondato e,conseguentemente, inammissibile.

Ildelitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge – ha affermatoinfatti la S.C. - assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e diconseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri dirispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale”.

Né può influire sulla configurazione del delitto in esame la cessazionedel rapporto di convivenza, la cui consumazione, secondo la Cassazione, “può averluogo anche nei confronti di persona non convivente con l'imputato quando essa sia unita all'agente da vincoli nascenti dal coniugio o dallafiliazione”. In ordine a tale ultimo profilo, rilevano, invero, nelcaso di specie, ha concluso la Corte, “i perdurantiobblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione enell'assistenza morale dei figlio minore naturale (art. 315 bis cod. civ.)derivanti dalla comune potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto (art.317 bis e 316 comma 2 cod. civ.) implica di necessità il rispetto reciproco trai genitori”.

Data: 12/08/2014 09:10:00
Autore: Marina Crisafi