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Cassazione: erede o legatario? La risposta spetta al giudice a prescindere dalle espressioni utilizzate nel testamento



In caso di testamento “dubbio”, la qualificazione di erede o legatario spetta al giudice sulla base di un'indaginecondotta sul contenuto delle disposizioni del de cuius. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n.14315 del 24 giugno scorso, in una controversia tra eredi riguardante unfondo, in forza di testamento lasciato dallo zio defunto, su cui esistevacontratto preliminare di vendita del quale, parte ricorrente chiedeva lanullità e, in subordine, l'inefficacia poiché trattasi di contratto simulato.

Rigettate sia in primo che in secondo gradole proprie istanze, la ricorrente proponeva ricorso in Cassazione denunciandoerronea interpretazione del testamento e in particolare della disposizioneconcernente la devoluzione del fondo, oggetto del contratto (di compravendita) incontroversia, lasciato in comunione alla stessa (quale componente del gruppodei nipoti ex sorore).

Nel caso di specie la Corte ha ricordato che “a norma dell'art. 588 c.c., sono attributivedella qualità di erede le disposizioni testamentarie che, indipendentemente dalle espressioni usatedal testatore, comprendonol'universalità dei beni o una parte di essi considerata come quotadell'eredità, mentre attribuiscono laqualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in mododeterminato.

Nella parte motiva della sentenza la Corte fa poi notare che l'indagine direttaa stabilire la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi si risolve in un accertamento di fattoriservato al giudice del merito e, quindi, non sindacabile in sede dilegittimità se congruamente motivato.

Tornando al caso concreto, la corte territoriale attenendosi "al contenuto obiettivo dell'atto, havalorizzato l'espressione "nomino mia erede" adoperata dal testatoreprima di articolare in concreto il contenuto della o delle relativeattribuzioni testamentarie".


Data: 13/08/2014 13:00:00
Autore: Marina Crisafi