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Prededucibilità dei crediti sorti durante il concordato preventivo con riserva: novità del d.l. 91/2014



Avv. Nicola Traverso -

Il Decreto legge 91/2014(cosiddetto “Decreto competitività”) contiene, tra le altre, un'importantenovità in tema di prededucibilità dei crediti sorti durante il (o in funzionedel) concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6 legge fallimentare

L'art. 11 comma 3-quater del precedente D.L. 145/2013 (cosiddetto “Decreto DestinazioneItalia”, convertito nella legge 9/2014) aveva in precedenza fornito un'interpretazioneautentica dell'art. 111 comma 2 legge fallimentare, in forza della quale il beneficiodella prededucibilità andava riconosciuto ai crediti sorti in occasione dellaprocedura di concordato preventivo “in bianco” solo se ricorrevanocongiuntamente due presupposti:

1) cheproposta, piano e documentazione di concordato (art. 161, commi 2-3) fosseropresentati entro il termine stabilito dal Tribunale - eventualmente prorogato -per il completamento della domanda con riserva;

2) che alladomanda di concordato con riserva facesse seguito, senza soluzione dicontinuità, l'effettiva apertura della procedura di concordato preventivo.

L'art. 22, comma 7 del D.L.91/2014 ha espressamente abrogato la precedente norma di interpretazioneautentica, che di fatto limitava in modo consistente il riconoscimento delbeneficio della prededuzione, rappresentando un ostacolo o quantomeno un'incongruenzarispetto ai più recenti orientamenti del Legislatore in materia di concordatopreventivo.

Infatti, tutti gli ultimiinterventi di riforma in materia fallimentare avevano mirato a una maggioreefficienza della procedura concordataria e un'incentivazione dell'accesso delleimprese a questo strumento di gestione della crisi.

Pur avendo il condivisibileintento di scoraggiare fenomeni di abuso nell'utilizzo della domanda diconcordato preventivo con riserva, la precedente interpretazione autentica dell'art.111, co. 2 l.fall. rischiava di pregiudicarne la funzionalità e gli obiettivi.Diminuendo le certezze dei creditori riguardo alla garanzia del rimborsoprioritario in caso di successivo fallimento, la norma abrogata:

Il Legislatore ha quindi decisodi tornare sui propri passi, eliminando almeno uno degli elementi di incertezzapresenti nella disciplina del concordato preventivo: affinchè i crediti difornitori e banche sorti durante il periodo “in bianco” siano garantiti dalbeneficio della prededuzione in caso di successivo fallimento del debitore nonè più necessario che proposta, piano e documentazione del concordato sianodepositati entro il termine stabilito dal Tribunale e che consegua l'effettivaapertura della procedura di concordato preventivo.

In conclusione – e in attesa diverificare come il decreto verrà convertito in legge - se da una parte questointervento correttivo va accolto con favore perché restituisce certezza airapporti tra debitori e fornitori/finanziatori, va tuttavia evidenziato che lanorma abrogata era stata introdotta solo pochi mesi fa e che l'attivitàlegislativa dovrebbe mirare ad assicurare maggiore stabilità normativa aglioperatori. Pertanto, si auspica che il Legislatore possa continuare nella suaopera razionalizzatrice, introducendo ulteriori strumenti efficaci perdisincentivare gli utilizzi dilatori del concordato preventivo, al contempoeliminando gli elementi di incertezza che ancora frenano la fiducia delleimprese in crisi e dei loro creditori verso questo importante strumento.

Avv. Nicola Traverso

Data: 31/07/2014 14:00:00
Autore: Avv. Nicola Traverso