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Cassazione: Il danno da responsabilità extracontrattuale è soggetto a rivalutazione monetaria come tutti i debiti di valore



E' principio oramai consolidato in giurisprudenza che in caso di risarcimentodel danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale),come per le altre obbligazioni di valore, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria. Lo ha ricordato la terza sezione civile della Corte di Cassazione,con la sentenza n. 16502 del 18 luglioscorso, occupandosi di una controversia concernente l'acquisto, da parte di privati,di un appartamento da apposita società di costruzioni. L'immobile presentavaforti infiltrazioni di acqua e di umidità, poiché l'opera non era stataeseguita a regola d'arte, e i condomini convenivano dinanzi al Tribunale di Milanola società venditrice, la quale a sua volta imputava la responsabilità delvizio all'appaltatore e al direttore dei lavori, provvedendo a chiamarli incausa.

Accertatii vizi costruttivi in primo grado, gli stessi venivano ascrittisia alla responsabilità del venditore-committenteche dell'appaltatore condannati insolido al risarcimento del danno in favore degli attori. La Corte d'Appellodi Milano confermava integralmente le statuizioni di primo grado e le duesocietà impugnavano la sentenza per Cassazione, sostenendo, oltre allamotivazione contraddittoria, l'errata rivalutazionedel credito liquidato a favore dei danneggiati, trattandosi di obbligazione divalore.

LaCassazione è di avviso contrario, e pur cassando la sentenza impugnata, in ordineal primo motivo del ricorso (relativo alla nullità dell'atto di chiamata in causa per mancanza dell'avvertimento che in caso di mancata costituzione si sarebbe incorsi nelle decadenze di legge), e rinviando la causa ad altra sezione della Corted'Appello di Milano, ha affermato che è pacifico nella giurisprudenza dilegittimità che: “il credito avente adoggetto una obbligazione di valore (quale è l'obbligo di risarcire il danno aquiliano) deve essere liquidato in moneta esprimente il potered'acquisto dell'epoca della liquidazione, non dell'epoca dell'illecito.Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere il danneggiato nella medesimasituazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosseverificato, tale risultato non potrebbe mai essere raggiunto se nelle more tral'illecito e la aestimatio del dannoil denaro si fosse deprezzato”.

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Data: 02/08/2014 13:00:00
Autore: Marina Crisafi