Attenzione alla scelta del parcheggio: se il veicolo blocca l'unica via d'uscita è reato
Deve ritenersiintegrato il reato di violenza privatanel caso di condotta consistente nel posizionareil proprio veicolo in modo da precludere la libertà di transito altrui,ostruendo l'unica via d'uscita da un fondo.
Così ha deciso la quintasezione penale della Cassazione, nellasentenza n. 32730 del 23 luglio 2014,rigettando il ricorso di un uomo imputato del reato di cui all'art. 610 c.p. per aver ostruito, con il proprio fuoristrada, l'imbocco di un fondo, costringendo laparte offesa, in assenza di altre uscite, a rimanervi bloccata per oltre un'ora.
Confermando,pertanto, la sentenza della Corte d'Appello, che ha ritenuto applicabile nellaspecie l'ipotesi prevista dall'art. 610 c.p., la S.C. ha affermato la responsabilità dell'imputato per ilreato di violenza privata “stanteil riferimento alla condotta del ricorrente idonea a precludere la libertà ditransito del veicolo che conduceva la persona offesa – nonché l'elemento psicologico del reato de quo– che risulta qualificato da dologenerico”.
Né può avere alcuna incisività,secondo la Cassazione, la circostanza addotta dal ricorrente dell'esistenza diun contratto di affitto del fondo agricolo a proprio favore, “avendo la condotta illecita riferimentoalla limitazione di movimento della persona offesa”.
Data: 30/07/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi