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Anche il mediatore “saltuario” deve essere iscritto all'albo, altrimenti niente provvigione



L'attività di mediazione svolta, anche in modo occasionale e discontinuo, da chi nonè iscritto al ruolo degli agenti (o all'apposito albo) rende inesigibile la provvigione.

Lo ha affermato la terza sezione civiledella Corte di Cassazione (sentenzan. 15842 depositata il 10 luglioscorso) dando torto a un avvocato che aveva svolto attività professionale inesecuzione di un incarico relativo all'affitto di un locale commerciale.

Condividendo le motivazioni della Corte d'Appello,la quale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domandaproposta dal legale in ragione della netta prevalenzadell'incarico di mediazione rispetto all'attività legale ad essa affiancata,tanto da ritenere che il compenso pattuito per la prima inglobasse anche quelloper la seconda, la S.C. ha sottolineato il principio “secondo cui le disposizionidella legge n. 39 del 1989 – applicabili ratione temporis - riservanoai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogniattività di mediazione, anche se esercitata in modo occasionale odiscontinuo, e prevedono l'inesigibilitàdella provvigione in caso di mancata iscrizione”.

Ritenendo, pertanto, infondata la censuradel ricorrente (che affermava, invece, l'esclusiva natura professionale forensedel mandato ricevuto dal proprietario dell'immobile e quindi il diritto apercepire il relativo compenso), giacché, come emerso dagli elementi di fatto, l'incarico era stato esplicitamentesubordinato alla condizione (tipica della mediazione e non del mandato) che le trattative andassero a buon fine eche l'affare fosse concluso, la Cassazione ha confermato la qualificazioneoperata dal giudice del merito in ordine all'ascrivibilitàdella fattispecie negoziale al modello della mediazione e non del mandatoprofessionale stragiudiziale, per cui ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso dellespese processuali.

Data: 26/07/2014 09:00:00
Autore: Marina Crisafi