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Responsabilità sanitaria. Morte del congiunto: la lesione dell'aspettativa alla produzione di un reddito futuro va dimostrata secondo "ragionevole probabilità"



In materia di danno per decesso daresponsabilità sanitaria, il diritto al risarcimento per la lesione di un'aspettativa alla produzionedi un reddito futuro spetta in via potenziale agli eredi del minoredeceduto in conseguenza del fatto illecito, ma va provata e dimostrata sulla base di criteri di ragionevole probabilità.

Lo ha stabilito lacorte di Cassazione, nella sentenza n. 15909 dell'11 luglio 2014, in unavicenda inerente la domanda di risarcimento danni dei genitori, conseguentealla morte del proprio figlio minore (tre anni di età) per colpa del personalesanitario dell'ospedale.

Confermata la responsabilità del sanitarioconvenuto, sia in primo che in secondo grado, la Corte d'appello ha respinto la domanda volta al risarcimento dell'esigenzadi un danno da lucro cessante, poiché “lagiovanissima età del bambino, l'assenza di una qualsiasi possibilità diconoscere le sue inclinazioni lavorative ed il suo carattere rendeva - secondola Corte - impossibile affermare, anche in via presuntiva, che egli, una voltacresciuto, avrebbe contribuito alla vita familiare, sicché non risultavapossibile determinare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio di caratterepatrimoniale”, nonché il “danno esistenziale”,poiché quale “pregiudizio diverso eper così dire maggiore rispetto alla normalità”, in aggiunta al dannobiologico e al danno morale per essere risarcito doveva comunque essere provatodal danneggiato in quanto danno-conseguenza, riconoscendo invece in favore del piccolo e degli eredi il danno moraleconseguente alla sofferenza patita dal bambino nelle ultime ore della sua vitacosciente.

La vicenda è arrivata, pertanto, in Cassazione,la quale condividendo le argomentazionidella corte territoriale e rigettando il ricorso ha osservato che “i genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto alrisarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa allaproduzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando inastratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualchemisura contribuito ai redditi della famiglia”. Tuttavia, tale diritto non è automatico, per cui, ai fini dellaprova della frustrazione dell'aspettativa, i genitori “hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbeverosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia”.

In particolare, ha affermato la Corte, “la previsione va operata sulla base dicriteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamenteipotetica, ma alla luce dellecircostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economicadei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibileentità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la solacircostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio; la relativa prova può essere data anchetramite presunzioni”.

Data: 30/07/2014 12:00:00
Autore: Marina Crisafi