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Matrimonio: nessun annullamento per gli eredi se l'incapace sposa la colf



Un uomo anziano, non nel pieno possesso della capacità di intendere divolere sposa la propria colf, all'insaputa dei congiunti.

Decedutoqualche tempo dopo, gli eredi chiedono l'annullamento del matrimonio poiché contrattoin stato di assoluta incapacità di intendere e di volere, essendo il de cuius affetto da gravi patologie, econ il contributo decisivo e la malafede della donna che svolgeva attività dicollaboratrice domestica in casa del defunto.

Rigettato il gravame proposto dagli eredi avverso la sentenzadi primo grado che aveva respinto la domanda di annullamento, la Corte d'Appelloha ritenuto applicabile alla vicenda lanorma di cui all'art. 127 c.c. che prevede l'intrasmissibilità dell'azione per l'impugnazionedel matrimonio, salvo che il giudizio sia già pendente alla morte del coniuge-attore,cosa che non era avvenuta nella specie, non essendovi pertanto legittimazionead agire in capo agli eredi.

Chiamata a pronunciarsisulla questione, la Cassazione, con sentenza n.14794 del 30 giugno 2014, ha confermato le statuizioni di merito e rigettatoil ricorso.

La S.C. ha chiarito,innanzitutto, che l'art. 127 c.c. rappresenta “unaeccezione al principio generale che è espresso nella rubrica ("intrasmissibilitàdell'azione") in modo coerente conla natura di atto personalissimo che è propria del matrimonio e, allostesso tempo, stabilisce anche un preciso limitealla possibilità che soggetti terzi, seppur qualificati come gli eredi, sianoammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi che siaaffetto da vizi della volontà (art. 122 e 123 c.c.) o da incapacità diintendere e volere (art. 120 c.c.). Tale possibilità sussiste, infatti, solo nel caso in cui l'azione sia stata giàesercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere evolere risulti viziata, nel qual caso l'azioneè trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia "già pendente allamorte dell'attore"”.

Quanto al vuoto normativo lamentato dagli attori cheverrebbe a crearsi se si escludesse la legittimazione piena e autonoma deglieredi ad impugnare direttamente il matrimonio del de cuius, in mancanza di ungiudizio impugnatorio già introdotto dal coniuge in vita, per gli Ermellini non si è in presenza di alcuna lacuna ma diuna “precisa scelta del legislatore che trova giustificazione nel fatto cheil coniuge incapace di intendere e divolere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere didecidere se impugnare il proprio matrimonio (art. 120 c.c.), a differenza del coniuge interdetto ilcui matrimonio può essere impugnato "da tutti coloro che abbiano uninteresse legittimo” oltre che dal tutore e dal pubblico ministero (art. 119c.c.)”.

In pratica, ha precisato la S.C., “il bilanciamento tra il dirittopersonalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al propriomatrimonio, proponendo l'azione di impugnazione, e l'interesse degli eredi afar valere l'incapacità del medesimo allo scopo di ottenere l'annullamento delmatrimonio, con indubbi riflessi nei loro confronti sia sul piano personale chesu quello patrimoniale, è rimesso alla valutazione del legislatore, che in modonon irragionevole ha ritenuto preminente l'esigenza di tutela dellaautodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, hacontratto matrimonio”.

In ordine, infine, alla proposta questione di legittimità costituzionaledegli artt. 120 e 127 c.c., per i giudici del Palazzaccio è manifestamente infondata,poiché il prospettato dubbio “può esseresuperato aderendo ad una interpretazione evolutiva edi sistema che offraalla persona coniugata o in procinto di contrarre matrimonio gli strumenti peresercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale diautodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio e, in viapreventiva, di contrario in condizioni di piena libertà e senza condizionamenti(dovendosi rilevare che, nella specie, l'impugnato matrimonio è stato contrattoda persona legalmente capace e non sottoposta ad amministrazione di sostegno)”.

Data: 28/07/2014 18:00:00
Autore: Marina Crisafi