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Novità del D.L. 91/2014 in tema di controllo societario di Srl e Cooperative



Avv. Nicola Traverso -

Il D.L. 91/2014 (cd. “Decreto competitività”, pubblicato in G.U. il25/6/14) ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c. in tema dicontrollo societario sulle Srl, restringendo il numero di Srl e Cooperativesoggette al controllo di sindaci e revisori. In attesa di verificare come ildecreto verrà convertito in legge, vanno evidenziate le sue conseguenzepratiche, con particolare riguardo ai mandati in corso.

1. Riduzione del capitalesociale minimo per le Spa

L'art. 20, comma 7 del decreto in commento modifica l'art. 2327 c.c.,abbassando il limite per la costituzione di società per azioni da € 120.000,00a € 50.000,00. L'obiettivo della norma è dichiaratamente quello di semplificaree favorire la nascita e la quotazione delle società per azioni. La relazioneillustrativa infatti riporta che: “L'ammontareminimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni puòessere considerato, tra gli altri, uno dei motivi per i quali le imprese infase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della s.r.l., in luogo dellas.p.a., che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere almercato dei capitali di rischio e di debito. Nell'ordinamento europeo laseconda direttiva in materia di società […] prevedono un importo minimo pari a25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell'UE(Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore aquello stabilito in Italia […]”.

Operata questa modifica, il Legislatore si è dunque preoccupato diintervenire sulle altre norme del Codice connesse a vario titolo alla normasulla soglia di capitale minimo delle Spa. In particolare, è stato incisol'art. 2477 c.c. in tema di controllo societario nelle Srl.

2. Abolizione dell'obbligo dinomina di sindaci e revisori delle Srl al superamento dei limiti di capitaleminimo delle Spa

Il comma 2 dell'art. 2477 c.c. stabiliva l'obbligo di nominadell'organo di controllo o del revisore quando il capitale sociale non fosseinferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (prima €120.000,00, oggi € 50.000,00). Invece che lasciare inalterata la norma(ampliando la platea delle imprese soggette al controllo societario) o sostituireil riferimento generico al limite di capitale della Spa con un altro limitenumerico predefinito, il legislatore conil Decreto Competitività ha scelto di abrogare tout court il comma 2 dell'art. 2477 c.c., giustificando talescelta con “motivi sistematici e inun'ottica di semplificazione e riduzione dei costi per le piccole e medieimprese” (così si esprime la Relazione illustrativa).

Tale scelta in tema di Srl produce ulteriori effetti in materia diSocietà cooperative, considerato che l'art. 2543 c.c. dispone che lecooperative siano obbligate alla nomina del collegio sindacale “nei casi previsti dal secondo e terzo commadell'art. 2477 c.c.”. Conseguentemente anche un considerevole numero dicooperative non saranno più obbligate alla nomina degli organi di controllo.

In sostanza, per effetto della modifica all'articolo 2477 c.c.,l'organo di controllo della Srl dovrà essere nominato solo se si tratta di:

3. Le funzioni degli organi dicontrollo

I sindaci svolgono principalmente attività di vigilanza, come stabilitodall'art. 2403 c.c., secondo cui il collegio sindacale vigila sull'osservanzadella legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttaamministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concretofunzionamento. Inoltre il collegio, ai sensi dell'art. 2391 c.c., vigilasull'osservanza da parte degli amministratori dell'obbligo di diligenzanell'espletamento del loro mandato. I sindaci hanno infine un importante ruoloin materia di bilancio, che si sostanzia nella stesura della relazione aldocumento. La relazione del collegio sindacale contiene una serie diattestazioni, giudizi e proposte che concludono la fase di controllo, e mettonoi soci in condizione di poter consapevolmente approvare, modificare orespingere il progetto di bilancio.

4. Applicazione ed entrata invigore della nuova norma su sindaci e revisori

Se la situazione sembra chiara con riferimento alle Srl e allecooperative costituite dal 25/6/14 in avanti, ci sono meno certezze per lasorte degli organi di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) in caricain quelle società nelle quali la presenza di sindaci e revisori eragiustificata dall'entità del capitale sociale (superiore a € 120.000,00).

Nelle ipotesi in cui la Srl sia già operativa - in assenza di unaprecisa indicazione in tal senso del legislatore - si ritiene da più parti cheoccorra attendere il termine naturale del mandato per beneficiare dellamodifica normativa. Pare difficile infatti immaginare le dimissioni volontariedi chi è già in carica. Va evidenziato che qualche opinione contraria sostieneche l'organo cessi di diritto (cioè automaticamente) con il venir meno delpresupposto che ne ha comportato la nomina.

Per i revisori, invece, potrebbe invocarsi una “giusta causa” direvoca di cui all'articolo 4, co. 1, lettera i) del DM 261/2012, in forza delquale l'assemblea potrebbe procedere alla revoca del revisore. Tale regola nonsi applica però ai collegi sindacali (ed agli organi di controllo delle Srl)incaricati anche della revisione legale, a norma dell'art. 1, co. 2 delmedesimo D.Lgs. 261/2012.

Ciòovviamente non esclude che i soci possano decidere di nominare su basevolontaria l'organo di controllo (nella figura del sindaco o del revisore), inmodo da garantire comunque il controllo di legalità in capo alla società.

In conclusione, per le imprese che volessero avvalersi di questafacoltà è consigliabile attendere la legge di conversione del D.L. 91/2014,auspicando una maggiore chiarezza del legislatore sulle conseguenze applicativedi queste rilevanti novità in tema di governance.

Avv. Nicola Traverso

Data: 25/07/2014 14:00:00
Autore: Avv. Nicola Traverso