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Cassazione: Avvocato sospeso continua ad esercitare? Va cancellato dall'albo



Con la sentenza n. 15429 del 7 luglio 2014, le sezioni unite della Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della cancellazionedall'albo professionale nei confronti di un avvocato, il quale pur essendostato sospeso in via cautelare e a tempoindeterminato con provvedimento del competente Consiglio dell'Ordine aveva continuato a svolgere attivitàdifensiva.

Ilprofessionista ricorreva per Cassazione deducendo che l'esercizio dellaprofessione durante la sospensione cautelare non era censurabile in quantodovuto ad errore scusabile, dolendosi di aver fatto affidamento in buona fedesul provvedimento del tribunale di Firenze che aveva riconosciuto l'efficaciasospensiva dell'impugnativa al Consiglio Nazionale Forense contro la sanzionedisciplinare, nonché denunciando l'irragionevolezza ed eccessività della sanzione inflittagli,assumendo che per l'imputabilità di un'infrazione disciplinare è necessaria lavolontarietà dell'atto deontologicamente scorretto”.

Premettendo che l'avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall'esercizio dellaprofessione è privo dello ius postulandie ritenendo inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense ovepersonalmente proposto dall'avvocato sospeso, nonché escludendo l'effettosospensivo dello stesso nei riguardi del provvedimento di sospensione cautelaredell'avvocato dall'esercizio professionale, la S.C. ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente in ordineal profilo di irragionevolezza delladecisione assunta, rigettando il ricorso.

Affermando, preliminarmente, l'incensurabilitàin sede di legittimità delle decisioni degli organi disciplinari in tema diprocedimento a carico degli avvocati, salvo la mancanza di motivazione, laCorte ha comunque condiviso la “coerente ed esaustiva motivazione dellasentenza impugnata”, la quale confermava l'adeguatezzadella sanzione al comportamento “indiscutibilmente grave e lesivo della dignitàe del decoro della professione forense” dell'avvocato, per avere svolto attivitàprocessuale in pendenza di sospensione cautelare, rischiando di pregiudicare “gli interessi del proprio assistito,trattandosi di attività difensiva inficiata da nullità”. Quanto alla dedotta scusabilità dell'errore, per la mancata consapevolezzadell'efficacia immediata della sospensione cautelare (e la conseguente nonconoscenza dei precetti deontologici e delle norme che regolano l'attivitàforense), la stessa veniva ritenutadalla sentenza un'”aggravante dellaviolazione contestata” piuttosto che un'esimente della responsabilitàdisciplinare.

Data: 24/07/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi