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Detenzione e porto illecito: la calibro 9 è arma da guerra



Considerate sia laspiccata potenzialità offensiva che la destinazione all'uso dei moderniarmamenti delle forze militari e di polizia,la pistola “calibro 9 parabellum” si deve considerare arma da guerra e non dasparo.

Così ha stabilito la primasezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 25388 del 13.6.2014,ritenendo fondato il ricorso del procuratore generale della Repubblica, avversola sentenza del gip del Tribunale di Brescia che, riconosciuta la continuazionee con la diminuente del rito, applicava la pena di due anni di reclusione e dieuro 2000 di multa, all'imputato del reatodi detenzione e porto illecito di una pistola cal. 9 parabellum,ritenendola arma comune da sparo.

Il procuratorericorrente denunciava l'illegittimità della sentenza per violazione delle normeincriminatrici in materia di armi contestate, argomentando che il giudice delleprime cure aveva errato nella qualificazione giuridica della condotta, laddovenon aveva considerato la pistola calibro 9 parabellum arma da guerra ma armacomune da sparo.

Allo stato attuale dellaspecifica normativa (l. n. 185/1990, l. n. 110/1975 e d. lgs. n. 204/2010), laCorte, convenendo con il procuratore ricorrente, ha rinvenuto l'errata qualificazione della condotta da parte delgiudice territoriale, poiché, in riferimento all'arma de qua, dovevaessere contestato “il più grave reato diporto e detenzione di arma da guerra”.

Per questi motivi, laS.C. ha accolto il ricorso e annullato la sentenza, senza rinvio, contrasmissione degli atti al gip del Tribunale per l'ulteriore corso.

Data: 15/07/2014 16:12:00
Autore: Marina Crisafi