Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

In spiaggia con Fido: solo l'ordinanza comunale può vietarlo



L'estate è arrivata e ormai è tempo per tutti di partire per le vacanze almare. Ma per chi possiede un cane(cioè, secondo i dati, circa il 40% degli italiani) iniziano le note dolenti. Per Fido, infatti,spesso l'accesso alle spiagge èoff-limits e i divieti si moltiplicano, ostacolando una sana giornata almare di relax per cane e padrone.

Tuttavia, molti di questi divieti, secondo i dati rilevati dall'Aidaa(Associazione Italiana per la Difesa di Animali e Ambiente) sono illegali.

Non essendoci una normativa nazionale specifica, la materia è affidata alla competenza delle Regioni e dei Comuni (odelle capitanerie di Porto), i quali devono disporre con ordinanza, l'ammissibilità o il divieto dell'accessodegli amici a quattro zampe nelle spiagge pubbliche.

Le ordinanze devono essere motivate,contenere l'estensione oraria deldivieto e devono essere firmate dal sindaco o da un delegato (ovvero dalcomandante della capitaneria) e pubblicate sugli albi pretori dei singolicomuni.

Che accade poi se i cartelli di divieto riportano il numerodell'ordinanza comunale di riferimento e la data di scadenza? La questione è discussa ma si dovrebbe ritenere che in mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli estremi dell'ordinanza di apposizione, non si determina l'illegittimità del segnale.

Per il resto se i divieti sono irregolari (ad esempio manca un ordinanza comunale) essi vanno considerati nulli e non sussistono i presupposti né per l'allontanamentodalla spiaggia né per irrogare una sanzione pecuniaria vigendo solamente le regole generali da seguire nei luoghipubblici (guinzaglio, museruola, ecc.).

Attraverso le ordinanze comunali, inoltre, ogni anno vengono individuati i tratti dispiaggia liberi accessibili ai cani e autorizzati i concessionari deglistabilimenti balneari (che ne fanno richiesta) a consentire l'accesso deglianimali nelle proprie strutture (previa verifica dei requisitiigienico-sanitari e della predisposizione di aree adeguatamente attrezzate).

L'utilizzo delle aree individuate è ovviamente subordinatoal rispetto delle prescrizioni generali(guinzaglio, museruola, norme igienico-sanitarie, ecc.), da parte deiproprietari/detentori, i quali sono direttamenteresponsabili del controllo, della conduzione e del benessere degli animali,e rispondono, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni cagionati apersone o a cose.

Data: 26/07/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi