Alcoltest: la polizia non ha l'obbligo di aspettare il difensore Annamaria Villafrate - 13/04/24  |  Inadempimento obblighi stabiliti in sede di separazione e divorzio Matteo Santini - 12/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Conto corrente cointestato: se il prelievo supera il tetto, senza consenso, è appropriazione indebita



In presenza di un conto correntecointestato, a carico del cointestatario, il quale, pur avendo la facoltàdi compiere azioni separatamente, dispongadi somme in proprio favore (effettuando prelievi o pagamenti), in misuraeccedente il tetto di pertinenza, senzail consenso, espresso o tacito, degli altri cointestatari, si configura il delitto di appropriazioneindebita.

Lo ha stabilito la Cassazione(II sezione penale), nella sentenza n.29019 del 4 luglio 2014, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un uomo,imputato del reato di cui all'art. 646 c.p. per aver incassato,illegittimamente, l'intera somma depositata in un fondo di investimentointestato alla madre defunta e allo stesso, poiché almeno la metà della stessasomma era di pertinenza di tutti gli eredi.

Assolto dal Tribunale di Brindisi, l'uomo veniva condannato dalla corted'Appello di Lecce che, in riforma della sentenza di primo grado, ravvisava l'elemento psicologico del reato diappropriazione indebita, per essersi impossessato dell'intera somma con la consapevolezza di agire contro la volontàdei coeredi.

La Suprema Corte, condividendo le conclusioni della corte territorialesull'appello proposto dalle parti civili, ha rigettato il ricorso, ritenendoche la condotta dell'imputato integrasse il delitto in questione.

È configurabile, ha affermato infatti la S.C., “il delitto di appropriazioneindebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se facoltizzato a compiereoperazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consensoespresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte daconsiderarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale sipresumono, fino a prova contraria, uguali”.

Data: 13/07/2014 12:30:00
Autore: Marina Crisafi