Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Dibattimento e aggravante: la Consulta boccia di nuovo l'art. 517 c.p.p.



Con la sentenza n. 184 del 25 giugnoscorso, la Consulta è tornata apronunciarsi sull'art. 517 c.p.p. inerente il “reato concorrente e lecircostanze aggravanti risultanti dal dibattimento”.

La Corte era già intervenuta nel 1994 (consentenza n. 265), dichiarando costituzionalmente illegittimi, per contrastocon gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui nonconsentivano “all'imputato di richiedere il patteggiamento relativamente al fatto diverso o al reatoconcorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale”. Con la stessa sentenza,la Consulta aveva, invece, dichiarato inammissibilela questione di legittimità costituzionale relativa al giudizio abbreviato, reputando che la scelta tra le diversealternative ipotizzabili per rimediare al vulnuscostituzionale, comunque riscontrato, spettasse al legislatore.

Successivamente,a seguito della modifica della struttura del giudizio abbreviato (per effettodella l. n. 479/1999), la Corte, con sentenzen. 333/2009 e n. 237/2012, è tornata a pronunciarsi sull'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p. per eliminare ladifferenza di regime “in punto direcupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad unacontestazione suppletiva tardiva, a seconda che si discuta di patteggiamento odi giudizio abbreviato”.

Chiamatanuovamente a pronunciarsi dal Tribunale ordinario di Roma sulla questione dilegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui nonconsente il patteggiamento, nel caso in cui il pubblico ministero abbia procedutoalla contestazione di una circostanza aggravante, in violazione degli artt. 3 e24 Cost., la Corte ha affermato che il “patteggiamento è una forma di definizione pattizia del contenuto dellasentenza che non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio pertali sue caratteristiche, si presta adessere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso ildibattimento”. Rinvenendo una violazione dei principicostituzionali, essendo “l'imputato irragionevolmente discriminato,ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza dellavalutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblicoministero alla chiusura delle indagini stesse”, la Consulta ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'art. 517 c.p.p. nella parte incui non prevede la facoltà dell'imputatodi richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a normadell'art. 444 c.p.p., in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultavadagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale”.

Data: 07/07/2014 12:00:00
Autore: Marina Crisafi