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Inammissibilità del ricorso collettivo contro il Silenzio – Inadempimento della Pubblica Amministrazione



di Gerolamo Taras - Contro il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, la domandadi accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta sull'istanza dal Soggetto Pubblico, non può essereproposta collettivamente nel medesimo giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda Quater) SENTENZA N.03904/2014 spiega perché:

- nel Codice del processo amministrativo non siriscontrano norme che autorizzano la proposizione di un ricorsocollettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all'art.31 c.p.a.;

- non depone a favore della proponibilità di una siffatta azione, la circostanza che lagiurisprudenza abbia ritenuto possibile cumularel'azione di accertamento del silenzio e l'azione di annullamento dell'attomedio tempore adottato ovvero dell'azionedi condanna al risarcimento del danno (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez.IV, 22 gennaio 2013 n. 355), giacché in tali casi l'orientamento ha ad oggetto i ricorsi cumulativi e non quellicollettivamente proposti e, conseguentemente, detto orientamento èdimostrativo della necessità che, stante il principio di tipicità delle azionie domande proponibili dinanzi al giudice amministrativo, al fine di avanzarecorrettamente una domanda giudiziale al giudice amministrativo occorre sempreche essa sia inserita nel catalogo delle azioni proponibili di cui al Codicedel processo amministrativo;

- del resto, osta ad una interpretazione estensiva sultema, la circostanza che la domanda di accertamento e di condanna in materia disilenzio non può che essere riferita al singolo procedimento avviato e nonconcluso e si ricollega alla istanza procedimentale proposta da un bendeterminato soggetto, per la cui istruzione procedimentale è necessario ilriscontro della presenza dei presupposti per l'adozione del provvedimentofavorevole o sfavorevole pur sempreriferiti al singolo istante;

- ne deriva che lo scrutinio che esercita il giudiceamministrativo nell'ipotesi di azione proposta ai sensi dell'art. 31 c.p.c. èriferito al singolo caso e ad un ben definito procedimento avviatodall'interessato, di talché nel medesimo giudizio non può essere scrutinata laposizione di altri istanti, i cui procedimenti peraltro sono caratterizzati dauna temporalità procedimentale non sovrapponibile ad altri e diversiprocedimenti.


Sulla base diqueste considerazioni il TAR, ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo proposto da alcuni cittadini stranieri contro il MINISTERO DELL'INTERNO, per la declaratoria dell'inadempimento all''obbligodi provvedere sulla richiesta di rilascio della cittadinanza italiana.

I ricorrenti,prima di rivolgersi al Giudice, avevano in precedenza presentato al Ministroseparate richieste di rilascio della cittadinanza italiana aisensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91. L'Amministrazione, però, al momento della proposizione del ricorso, non avevaancora completato i relativi procedimenti, violando quindi l'obbligo diprovvedere.

Dalla pronuncia nessuna conseguenza sul piano sostanziale per i Ricorrenti. La definizione in rito della controversia lascia inalterato, per l'amministrazione, l' obbligo di provvedere rispetto a ciascuna istanza di avvio del procedimento proposta (nella specie per il rilascio del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana), per effetto dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; mentre per i cittadini stranieri, il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, continuerà a seguirà il proprio iter naturale. Gli eventuali provvedimenti da adottarsi, sia favorevoli o sfavorevoli, non potranno essere influenzati dalla decisione assunta, in questa occasione, dal Giudice Amministrativo.

Data: 22/06/2014 08:00:00
Autore: Gerolamo Taras