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Cassazione: legittimo lo stato di adottabilità se la madre non garantisce uno sviluppo psicofisico adeguato



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione prima, sentenza n. 13911 del 18 Giugno 2014.

E'legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità delminore che abbia come unico parente la madre affetta da disturbicomportamentali, sebbene non di natura psichiatrica, che risultidi fatto inidonea a garantire al figlio uno sviluppo psicofisicoadeguato. Così come è da escludere in questo senso una “adozionemite”, intendendosi con tale termine quello stato per cui ilminore, pur se affidato a una famiglia, resterebbe in contatto conquella d'origine. E' quanto ha statuito la Cassazione nella pronunciain oggetto.

Nel caso di specie il minore era stato concepito a seguito di una relazione occasionale e sarebbe stato riconosciuto solodalla madre. La donna aveva manifestato fragilità emotiva e stato di confusione e ciò ne aveva pregiudicato la capacità di occuparsi del figlio. Di qui la decisione di dichiarare lo stato di adottabilità.

La SupremaCorte ricorda come in questi casi il sindacato di legittimità non può arrivare a sindacarel'opportunità della decisione del giudice di merito, ma può solo valutare la corretta applicazione delle regoleprocedurali e di diritto sostanziale, essendo a tal fine sufficienteche il giudice del merito motivi la propria decisione in modo logicoe approfondito.

Nella sentenza si legge anche che lo scopo della dichiarazione di adottabilità non èquello di sanzionare la condotta dei genitori, quanto di fungere daprotezione del diritto del minore a crescere in un ambienteemotivo sano ed equilibrato laddove la famiglia d'origine non siain grado di garantirlo. In definitiva, al fine di scongiurare ladichiarazione dello stato di adottabilità, occorre che il giudicevaluti se allo stato sussista un grave pericolo di compromissionedella salute fisica e mentale del piccolo onde evitare che talesituazione, protratta nel tempo, possa arrecargli ulteriore gravepregiudizio; per questo motivo non è sufficiente la sola dichiarazionedel genitore di rendersi disponibile a seguire un percorso di crescita e di maturazione.

Vedi anche: La guida legale sulle adozioni

Data: 21/06/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi