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Separazione: quando al mantenimento dei figli devono provvedere i nonni



Avv. Valeria Mazzotta - Tel. 051.6486704

Con la sentenza del 13/5/2014, ilTribunale di Parma si pronuncia sull'onere, in capo agli ascendenti, delmantenimento dei nipoti.

Tale obbligo è stabilito dal codicecivile all'articolo 316 bis (che ricalca il testo dell'art. 148 c.c. anteriforma) che così dispone: “I genitori devonoadempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione allerispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale ocasalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti,in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzinecessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Dal dettato codicisticosi evince che, laddove i genitori versino in una condizione economica che nonpermetta loro di mantenere i propri figli, in loro vece sono chiamati adadempiere gli ascendenti (i nonni, quindi, ma anche i bisnonni).

Ma quando, esattamente,sussiste l'obbligo di concorso degli ascendenti ?

Lo chiarisce il Giudiceparmense.

I casi sono i seguenti:

impossibilità oggettiva di provvedere almantenimento della prole da parte dei genitori: l'”oggettività” si ravvisaquando l'inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria, ades. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica

omissione volontaria (e dunque rifiuto) daparte di entrambi i genitori

omissione anche solo di uno dei genitori,qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento deifigli.

La previsione dell'art. 316 bis c.c. nonha natura sanzionatoria, bensì trova ragione nella solidarietà familiare enella necessita di tutelare i figli minori.

Tra gli ascendenti, l'onere dimantenimento dei nipoti può poi essere ripartito in proporzione alle rispettivecapacità economico patrimoniali; e può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto”fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivereinsieme al genitore.

I nonni sono chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti in viasussidiaria rispetto ai genitori, come anzidetto.

La regola della sussidiarietà è statasancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre2010. Nel caso di specie la Suprema Corte ha disposto che “ l'obbligo dimantenere i propri figli ex art. 147 c.c.,grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei duegenitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tuttele sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità dilavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente perottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo invia sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendentidi fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri neiconfronti dei figli previsto dall'art. 148c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei duegenitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto,l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi”.

Quindi, riassumendo: l'obbligo degliascendenti sorge solo se entrambi i genitori versano nell'oggettiva impossibilitàdi provvedere ai figli per mancanza dei mezzi: il ruolo dei genitori restaprimario, essendo quello degli ascendenti solo sussidiario.

E infatti, se uno dei due genitori nonpresta il proprio contributo, dovrà farvi fronte in primo luogo l'altro contutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche eventualmente agendo neiconfronti del genitore inadempiente e, solo in via secondaria, se v'è totaleassenza di mezzi, potrà agire affinchè siano gli ascendenti a prestare ilmantenimento per il nipote.

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Data: 20/06/2014 23:10:00
Autore: Avv. Valeria Mazzotta