Cassazione: legittima la permanenza del familiare immigrato se è in pericolo il benessere psicofico del minore
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, ordinanza n. 13848 del 18 Giugno 2014. L'art.31 del d. lgs. 286/1998 (testo unico immigrazione rubricato“disposizioni a favore dei minori”) prevede che il familiare delminore sia autorizzato a entrare e a permanere in Italia,anche in assenza di idoneo titolo di soggiorno, nel caso in cui visia pericolo di danno per il minore. Il concetto di danno è qui daintendersi in senso ampio; la norma infatti espressamente prevede i“gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico”. Nelcaso in oggetto la domanda del familiare di un minore, volta adottenere autorizzazione di permanenza temporanea in Italia proprioper motivi di accudimento, viene rigettata sia in primo che insecondo grado di giudizio. L'interessato proponeva quindi ricorso inCassazione lamentando errata interpretazione della normativa inoggetto.
L'attuale orientamentodella Suprema corte è infatti maggiormente permissivo, incentratonon tanto sull'urgenza e l'eccezionalità della situazione quantosulla necessità di preservare il benessere psicofisico del minorecoinvolto. Infatti “la temporanea autorizzazione alla permanenzain Italia del familiare del minore non postula necessariamentel'esistenza di situazioni di emergenza o eccezionalità, potendocomprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile eobiettivamente grave che, in considerazione dell'età e dellacondizione del minore, derivi o possa derivare allo stessodall'allontanamento del familiare”. Secondo la Suprema corte ilgiudice del merito avrebbe richiamato precedente giurisprudenza,dandone tuttavia lettura approssimativa e restrittiva. Il ricorso èaccolto e la sentenza cassata con rinvio.
Data: 22/06/2014 11:00:00Autore: Licia Albertazzi