Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: L'avvocato si cancella dall'albo? La causa deve continuare



La cancellazionevolontaria dall'albo degli avvocati è assimilabile alla revoca o alla rinunciaalla procura, pertanto, non verificandosi la perdita forzata dello “iuspostulandi” come nelle ipotesi di morte, radiazione o sospensione, la causaprocede comunque il suo corso. Così ha statuito la Corte di Cassazione, con lasentenza n. 12376 del 3 giugno 2014, in una fattispecie inerente la richiesta,da parte del fallimento di una società, della revoca e della inefficacia deipagamenti eseguiti dalla fallita nei confronti di una banca creditrice nell'annoanteriore al fallimento. La banca eccepiva, invece, l'estinzione del processoex art. 301 c.p.c. a causa della cancellazione dall'albo del difensore.

Confermando lasentenza della Corte d'Appello che accoglieva il gravame proposto dal fallimento,la Suprema Corte ha sottolineato che “la volontaria cancellazione dall'alboprofessionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazionedell'art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l'interruzione delprocesso, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fattodi essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionistao del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicatenel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia adessa)”.

Secondo la S.C., infatti, la richiesta liberamenteeffettuata dal difensore di non fare più parte dell'apposito albo non èassolutamente equiparabile alle ipotesi di “morte o radiazione o sospensione”dello stesso, essendo “all'evidenza questi ultimi eventi, a differenza delprimo, indipendenti dalla volontà dell'interessato, che non può affattointerferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale”.

Data: 28/06/2014 09:00:00
Autore: Marina Crisafi