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Cassazione: l'offesa via SMS non è diffamazione



È escluso il reato di diffamazione, se l'offesa, diretta a terzi, è inviatatramite sms. Lo ha affermato la quinta sezione penale della Cassazione, nellasentenza n. 22853 del 31 maggio scorso, in una vicenda inerente la condanna,per diffamazione, irrogata nei confronti di una madre a causa di un messaggioinviato al telefonino della figlia contenente offese riguardanti una terzapersona.

Annullando la decisione delTribunale di Catania, che in sede di appello confermava la sentenza del Giudicedi pace, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della madre rinviando algiudice per un nuovo esame.

Secondo la S.C., infatti, per integrare il delitto di diffamazione occorrenon solo l'elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare(o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui, ma altresì la volontà chele offese denigratorie siano conosciute da più persone.

Per concretizzare ladiffamazione, pertanto, è necessario che l'autore comunichi, ad una o più persone,il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la “notizia”sia portata sicuramente a conoscenza di terzi, come avverrebbe se l'sms fosseinviato in una chat di gruppo, pubblicato in un social network, ecc.

Invece, l'invio di un sms privato, pur contenendo un messaggio diffamatorionon fa scattare il reato di diffamazione, poiché evidenzia la volontà dell'agentedi non diffondere o comunicare a terzi il contenuto offensivo espresso neiconfronti di un altro soggetto.

Diversamente, per la Cassazione, l'sms denigratorio,inviato direttamente al soggetto destinatario dell'offesa, farebbe scattare ilreato di ingiuria.

Data: 19/06/2014 19:00:00
Autore: Marina Crisafi