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Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente per insubordinazione anche se unico episodio di una carriera trentennale



"Lasanzione espulsiva deve considerarsi del tutto proporzionata alla gravità dell'addebitodi assenza ingiustificata dal servizio per un lungo periodo, in quanto sitratta di un inadempimento che è indice di grave insubordinazione da parte diuna lavoratrice che, data la sua considerevole anzianità di servizio e losvolgimento di attività sindacale, era consapevole delle conseguenze dellapropria azione."

E' quantoaffermato dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 12806 del 6 giugno2014, ha respinto il ricorso di una lavoratrice avverso il licenziamentodisciplinare intimatole dal Comune perché, nella qualità di educatrice dellaprima infanzia, si era ingiustificatamente assentata dal lavoro per otto giorninel mese di luglio 2010.

La SupremaCorte ha in proposito ricordato l'orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo cui, "ai fini del licenziamento, la valutazione dellacondotta del lavoratore in contrasto con obblighi che gli incombono, devetenere conto anche "disvalore ambientale" che la stessa assumequando, come nella specie, in virtù della posizione professionale rivestita,essa può assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo edisincentivante dal rispetto di detti obblighi".

Né va omesso -evidenziano i giudici di legittimità - di sottolineare la correttezza della irrilevanzadella unicità dell'episodio rispetto ad una esperienza lavorativa di trentunoanni.

In particolare ancheun unico episodio di insubordinazione (nel caso di specie la lavoratrice avevadichiarato di aver deciso di "non piegarsi" all'ordine di servizio inbase al quale era stato determinato quale era il periodo nel quale dovevasvolgere il proprio turno di collaborazione nella gestione del servizio estivoextra-scolastico, considerato "vessatorio", assentandosiingiustificatamente), per come attuato nella presente fattispecie e per laposizione della lavoratrice nell'ambiente di lavoro, appare idoneo a farevenire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, anche senzaconsiderare la particolare delicatezza delle mansioni e l'obiettivo disserviziocreato, con incidenza sui turni di presenza.

Data: 10/06/2014 10:40:00
Autore: L.S.