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Il rapporto tra il giudicato d'annullamento ed il riesercizio del potere: la duplice chance della P.A. (CdS, sez. IV, n. 2856/2014)



Il principiogenerale in materia di rapporto tra giudicato caducatorio e riesercizio delpotere amministrativo è quello, per cui, a seguito dell'adozione di unastatuizione demolitoria (soprattutto ove incidente su un interesse c.d.“pretensivo”, volto, cioè, al rilascio di un provvedimento ampliativo dellasfera giuridica del privato), la potestà di provvedere viene restituita nuovamenteall'Amministrazione perché essa si ridetermini.
 Come sottolineato da lucida equalificata dottrina, il principio di continuità dell'azione amministrativa ela tendenziale “inesauribilità” del potere esercitato comporterebbe, in teoria,che l'Amministrazione possa (e debba) riprovvedere in relazione alla “res”attinta da un giudicato annullatorio.


E' benovvio, tuttavia, che, potendo, in teoria, l'Amministrazione pronunciarsi unnumero di volte in via di principio infinito sullo stesso affare, ove questaogni volta ponesse a sostegno del “nuovo” provvedimento fatti “nuovi” (inquanto non precedentemente esaminati), verrebbe vanificata la portataaccertativa e soprattutto conformativa delle decisioni del G.A.

Ognicontroversia sarebbe destinata, in potenza, a non concludersi mai, con undefinitivo accertamento sulla spettanza – o meno - del “bene dellavita”.
 Tuttavia – hanno rilevato la giurisprudenza e la dottrina - occorre chela controversia fra l'Amministrazione e l'amministrato trovi ad un certo puntouna soluzione definitiva. Occorre dunque impedire che l'Amministrazione procedapiù volte all'emanazione di nuovi atti, in tutto conformi alle statuizioni delgiudicato, ma egualmente sfavorevoli all'originario ricorrente, in quantofondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudicato.

Interrogandosisu come conciliare dette opposte esigenze, rappresentate dalla garanzia dellainesauribilità del potere di amministrazione attiva e dalla portata cogente delgiudicato, il punto di equilibrio è stato individuato in via empirica dalla giurisprudenzaimponendo all'Amministrazione - dopo un giudicato di annullamento da cui deriviil dovere o la facoltà di provvedere di nuovo - di esaminare l'affare nella suainterezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritengarilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppurein relazione a profili prima non esaminati (CdS, Sez. VI, 09-02-2010, n. 633; Cds,sez. V, 06-02-1999, n. 134).

Quest'ultimo appareun equo contemperamento (o quantomeno il migliore che sia stato sinoraindividuato) tra esigenzeall'apparenza inconciliabili: la “forza” della res iudicata e la stessafunzione ed utilità di quest'ultima, la continuità del potere amministrativo exart. 97 della Costituzione ed il principio di ragionevole durata del processoex art. 111 della Costituzione medesima.
 Pertanto, se la prima rieffusione delpotere è tendenzialmente “libera”, le eventuali ulteriori valutazioni cheseguano ad un giudicato demolitorio non possono giovarsi di materiale cognitivoprima non esaminato, né fondarsi su motivazione “diversa”.

Nell'ordinamentoitaliano, per costante elaborazione pretoria, non trova quindi riconoscimentola teoria del c.d. "one shot" (viceversa ammessa in altriordinamenti), in forza della quale l'Amministrazione può pronunciarsinegativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte lepossibili motivazioni che si oppongono all'accoglimento dell'istanza delprivato.

Taleprincipio risulta “temperato” nel nostro sistema, accordandosi all'Amministrazione due chance: si ritiene che l'annullamento di un provvedimentoamministrativo a carattere discrezionale, che ha negato la soddisfazione diun interesse legittimo pretensivo, non determina la sicura soddisfazione delbene della vita, ma obbliga semplicemente l'amministrazione a rinnovare ilprocedimento tenendo conto della portata conformativa della sentenza (exmultis, T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 23-04-2009, n. 4071).


dott. Filippo De Luca

Cultore della materia in diritto amministrativo - Università di Ferrara

Specializzato nelle professioni legali

Abilitato all'esercizio della professione forense

filippodeluca86@gmail.com

http://www.studioassociatodeluca.it

Data: 10/06/2014 12:00:00
Autore: Filippo De Luca