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Cassazione: l'art. 301 cpc non si applica alle ipotesi di cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 12376 del 3 Giugno 2014. Qualieffetti processuali conseguono alla volontaria cancellazionedel procuratore dall'albo degli avvocati, avvenuta in corso dicausa?

Nel caso in oggetto il giudice di merito aveva dichiarato l'estinzione delprocesso ritenendo che l'attore avesse proseguito il giudizio in modotardivo dopo la volontaria cancellazione del propriodifensore dall'albo professionale. La questione viene sollevatainnanzi alla Cassazione, dove l'interessato lamentava la mancataapplicazione, da parte del giudice del merito, dell'istitutodell'interruzione del processo.

L'art. 301 c.p.c. elencale cause tassative di interruzione del processo. Esse sono lamorte, la radiazione o la sospensione del procuratore; non certo lavolontaria cancellazione dall'albo professionale.

Proprio perchèvolontaria essa difetterebbe del requisito dell'imprevedibilitànecessario ad attivare le cautele di cui all'articolo sopra citato.

Il ricorso è infatti rigettato sulla base del fatto che “lavolontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratorecostituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301 Cpc,comma 1, e non determina quindi l'interruzione del processo, inquanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto diessere indipendenti - almeno in via diretta - dalla volontà delprofessionista o del cliente, la volontaria cancellazione èassimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimoarticolo”, come la revoca della procura o la rinuncia. Lacancellazione volontaria dall'albo non può essere equiparata allamorte o radiazione o sospensione del professionista poiché appuntoquesti ultimi eventi descritti sono “indipendenti dalla volontàdell'interessato, che non può affatto interferire sulla lororealizzazione neppure sotto il profilo temporale”.

Data: 17/08/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi