I diversi presupposti del risarcimento e dell'indennizzo nel caso di inosservanza del termine per provvedere (CdS, IV sez., n.2638/2014)
La norma dicui al comma primo dell'art. 2 bis della l. n. 241/1990 non collega l'ipotesirisarcitoria al mero superamento del termine di conclusione del procedimentoamministrativo (senza che sia intervenuta l'emanazione del provvedimentofinale), ma pone l'inosservanza del termine normativamente previsto comepresupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato “in conseguenza”dell'inosservanza dolosa o colposa di detto termine. 
Tale interpretazione,chiaramente desumibile dal dettato normativo, è ulteriormente avvalorata dall'espressaprevisione del successivo comma 1-bis, con il quale il legislatore ha voluto,per casi determinati, prevedere non già il risarcimento del danno, ma ilriconoscimento di un indennizzo per i casi di inosservanza del termine diconclusione del procedimento.
Indefinitiva, l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta inlinea generale il risarcimento del danno ingiusto, qualora, con dimostrazionedel nesso causale, questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosadella pubblica amministrazione; nei casi espressamente previsti, invece, l'indennizzoconsegue al solo fatto del superamento del termine e, ove concorra con ladistinta obbligazione risarcitoria, è detratto dalla somme complessivamentericonosciuta a tale ultimo titolo.
Ambedue leipotesi presuppongono che si verta nell'ambito di un procedimentoamministrativo, non potendo le norme applicarsi a casi di attività dellapubblica amministrazione diversa da quella procedimentalizzata.
dott. Filippo De Luca
Cultore della materia in diritto amministrativo - Università di Ferrara
Specializzato nelle professioni legali
Abilitato all'esercizio della professione forense
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Autore: Filippo De Luca