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Cassazione: provvisoria esecutività del capo della sentenza sulla condanna alle spese di giudizio



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 10453 del 14 Maggio2014. La statuizionesulle spese contenuta nella sentenzadi primo grado, così come previsto dall'art.282 cod. proc. civ. (Lasentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”;a sua volta novellato dall'art. 33 della legge 353/1990)è dotata di provvisoria esecutività.Non importa quale sia la natura dellasentenza, se di condanna, costitutiva o dimero accertamento; né rileva il contenutospecifico della stessa, cioè se diaccoglimento, rigetto o di altro tipo. La statuizione sulle spese,infatti, accede alla decisione principale e conserva la propriaprovvisoria esecutività.

La Corte ricorda infatti che a partire dalla sentenza n. 21367 del 10 novembre 2004 "la giurisprudenza di questa Corte si e consolidata nel senso che 'ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell ' art. 669 - septies, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla stessa legge n. 353 del 1990) , la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale 0 riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede' (Cass. ord. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 13 giugno 2008, n. 16003; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 3 agosto 2005, n. 16263).

Nel caso dispecie l'interessato, a seguito di rigetto di opposizioneall'esecuzione proposta sia in primo che in secondo grado di giudiziorelativamente al pagamento di spese processuali di giudiziocollegato, proponeva ricorso in Cassazione poiché asuo dire il giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che “laprovvisoria esecutività delle sentenze di primo grado trovaapplicazione per il capo di condanna alla spese anche quando questosia accessorio ad un capo di mero accertamento o di accertamentocostitutivo”.

La Suprema corte rigetta il ricorsoper i motivi sopra riportati.

Data: 21/05/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi