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Prededucibilità dei crediti sorti durante il concordato preventivo con riserva: interpretazione autentica dell'art. 111 l.fall.



Avv. Nicola Traverso

La legge n. 9 del 21/2/2014 (GUn. 43 del 21/2/14) ha convertito con modificazioni il d.l. “DestinazioneItalia” n. 145/2013 e ha introdotto, tra le altre, alcune novità in materiafallimentare.

L'art. 11 comma 3-quater, in particolare, ha fornitoun'interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2 della legge fallimentare in tema diprededuzione dei crediti. In forza dell'interpretazione offerta dalla nuovadisposizione di legge, il beneficio della prededucibilità va riconosciuto aicrediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordatopreventivo “con riserva” (cd. concordato preventivo “in bianco” ai sensidell'art. 161, comma 6 l.fall.) solo se ricorrono congiuntamente duepresupposti:

L'obiettivo del Legislatore sembraessere quello di ridurre la possibilità di presentare domande strumentali diconcordato “in bianco”; conseguentemente, si vuole contrastare il rischio cheil debitore in preconcordato, per i 180 giorni massimi previsti per lapresentazione di proposta-piano-documentazione, prosegua l'attività aziendalesenza lavorare seriamente alla predisposizione della documentazione richiesta, maturandoinutilmente debiti da soddisfare in via di prededuzione in un successivofallimento (con evidente pregiudizio dei creditori anteriori).

Trascurando i profili critici (senon di irrazionalità, visto il susseguirsi di numerosi micro-interventi negliultimi anni) di questo intervento legislativo, sembra forte il rischioche questo provvedimento finisca per sottrarre alle controparti del debitore lacertezza che eventuali loro crediti sorti nell'esercizio dell'azienda nellafase interinale del preconcordato siano assistiti dalla prededuzione e,conseguentemente, disincentivare qualunque soggetto dall'intrattenere rapporticon il debitore. Inoltre, verrebbero così pregiudicate la stessa continuità aziendalee la soddisfazione dei creditori, mediante la dispersione dei valori legatialla continuità aziendale (in primisl'avviamento, di particolare rilievo se si prospetta, per esempio, una cessione di azienda o di ramo d'azienda).

Il concordato preventivo conriserva, infatti, realizza al tempo stesso la funzione di prevenzionedell'insolvenza e di favor per lacontinuità aziendale, che persegue garantendo ai terzi che mantengono rapportinegoziali con il debitore (su tutti, i fornitori):

In altri termini, se l'intento delLegislatore era quello di colpire i possibili abusi del concordato “in bianco”,quest'interpretazione autentica rischia di affossare l'unico istituto delnostro ordinamento efficacemente diretto ad anticipare la soglia di emersionedella crisi, cioè il concordato con riserva. Infatti, l'incertezzasull'ottenimento della prededuzione finisce per far ricadere sui terzi chehanno sostenuto l'impresa debitrice in questa delicata fase (banche efornitori) gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'insuccessodell'operazione di risanamento e, come conseguenza, per disincentivare propriola continuità aziendale, a favore dell'alternativa meramente liquidatoria.


In conclusione (e in attesa di conoscere come la giurisprudenza applicherà la norma così come interpretata dallo stesso Legislatore), da un punto divista operativo i fornitori dovranno oggi valutare con più attenzione lascelta di intrattenere rapporti negoziali con il cliente/debitore inpreconcordato.

Premesso che eventuali creditimaturati durante il termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161comma 6 sono comunque dovuti e rimangono esenti da revocatoria fallimentare,infatti, la prededucibilità degli stessi non è più una certezza, poiché talebeneficio dipende oggi dal deposito di proposta-piano-documentazione entro iltermine assegnato e dall'effettiva ammissione del debitore al concordatopreventivo.

Conseguentemente, una volta presala decisione di fornire un cliente in preconcordato, è opportuno che ilcreditore valuti attentamente i termini e le modalità di pagamento concessi,per esempio considerando la possibilità di pagamenti in via anticipata o allaconsegna, oppure prevedendo termini di pagamento anteriori rispetto allascadenza del termine assegnato dal Tribunale.

Data: 13/05/2014 11:00:00
Autore: Avv. Nicola Traverso