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Cassazione: discrezionalità amministrativa, diritti soggettivi e interessi legittimi. Limiti al sindacato giudiziale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 9639 del 6 Maggio 2014.

Aseguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, salvoipotesi particolari (ad esempio, la categoria professionale deimagistrati) le controversie in materia di lavoro sorte tra soggetto epubblica amministrazione sono devolute alla giurisdizione delgiudice ordinario. Nel caso di specie ricorre un pubblicodipendente della azienda sanitaria locale, il quale, facendoriferimento a specifica legge regionale (analoga disciplina ècontenuta nel d. lgs. 503/1992 concernente i dipendenti civili delloStato e degli enti pubblici non economici) lamentava violazione dilegge a seguito della conferma, da parte del giudice d'appello, delladecisione dell'amministrazione di appartenenza di rigettare la suarichiesta di trattenimento in servizio per esigenze d'ufficio peraltri due anni pur avendo raggiunto l'età pensionabile.

La pubblicaamministrazione, nel valutare la richiesta dell'interessato, hacompiuto una valutazione delle circostanze, bilanciando i dueinteressi contrapposti delle esigenze di servizio e delraggiungimento dell'età pensionabile da parte del richiedete. Taleoperazione rientra senza dubbio nei poteri discrezionali dicui la pubblica amministrazione è titolare e nei confronti dellaquale il privato vanta una posizione di interesse legittimo,non certo di diritto soggettivo potestativo, pur essendo lagiurisdizione devoluta per legge al giudice del lavoro e non almagistrato amministrativo. Il giudice di merito ha quindicorrettamente proceduto ad esaminare la questione dal punto di vistadella legittimità del provvedimento di diniego adottato, senzavalutare il merito della questione ma controllando che l'attoamministrativo non fosse viziato da violazione di legge o eccesso dipotere. Si tratta di strumenti tipici del processo amministrativo.Nel caso di specie l'amministrazione ha ritenuto che le condizionifisiche e psicologiche dell'interessato non fossero compatibili conle mansioni e le condizioni di lavoro previste. Il ricorso èrigettato.

Data: 22/05/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi