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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Cassazione, domanda di revisione per aggravamento e domanda di revisione per errore hanno presupposti diversi



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, ordinanza n. 9687 del 6 Maggio 2014.

Intema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, i due istituti della revisione permiglioramento o aggravamento delle condizioni di salute e quellodella revisione per errore sono sostanzialmente avendo caratteri e presupposti distinti. Nel caso di specie laCorte di cassazione è intervenuta per cassare una sentenza viziatada errore interpretativo compiuto dalla Corte d'Appello di Ancona, che ha confuso i presupposti alla base delle due diverse figure,decidendo così in maniera illogica.

Nel primo caso, larevisione viene disposta per un miglioramento o un aggravamento dellecondizioni di salute dell'interessato e mira ad adattare alla situazione difatto (che può variare nel tempo appunto perchè potrebberoravvisarsi modifiche nella situazione personale del soggetto) l'importo della rendita dovuta dall'ente di previdenza,quest'ultimo a sua volta misurato sulla base della condizione dibisogno dell'assicurato.

Nel secondo caso, invece, la revisione èdisposta a seguito di accertamento di errore iniziale divalutazione, valutazione effettuata sul presupposto che laconcessione del beneficio rientrasse nei parametri di legge.

Sullabase di tale distinzione la Suprema corte ha confermato che ilgiudice del merito, formulata da parte del resistente la domanda aisensi dell'art. 137 del D.p.r. 1124/1965 (specifica perl'aggravamento), avrebbe dovuto decidere per l'accoglimento o ilrigetto della stessa qualificando la domanda così come previstadalla normativa di riferimento: non avendo l'Inail contestatol'effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, ladomanda dello stesso avrebbe potuto essere accolta solo se formulatain maniera da lamentare un errore di valutazione inizialedell'amministrazione, e non, come nel caso di specie, per accertareuna circostanza pacifica. Il ricorso è accolto e la Cassazionedecide direttamente nel merito.

Data: 26/05/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi