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Cassazione: Ha diritto al mantenimento anche la ex che ha trovato lavoro a tempo pieno



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta,ordinanza n. 9660 del 6 Maggio 2014.

Ancora una sentenza della corte di cassazione che si occupa dell'assegno di mantenimento

Anche questa volta la corte ricorda che lo scopo dellacorresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge(o dell'ex coniuge) economicamente “forte” è quella diconsentire alla parte più debole di mantenere il medesimo tenore divita goduto durante il matrimonio. un

Secondo la Suprema corte non rileva tanto il cambiamento della situazionelavorativa del soggetto svantaggiato quanto la sua capacità diottenere un reddito adeguato e tale da consentirgli dimantenere un certo tenore di vita.

Nelcaso di specie il giudice d'appello aveva fissato l'importo dovuto dalmarito, a titolo di assegno di mantenimento, nei confronti della exmoglie; avverso tale sentenza ricorreva l'interessato, sostenendoche l'importo del mantenimento sarebbe stato sproporzionato e non giustificato perché l'exmoglie avrebbe nel frattempo trovato un impiego a tempo pieno,mutando la propria condizione di lavoratrice da tempo parziale a tempo pieno emutando così in meglio la propria capacità reddituale.

Il marito si era rivolto alla Cassazione lamentando che era stata disattesa la sua domanda di riduzione dell'importo dell'assegno dimantenimento.

La Corte, premettendo che il procedimento di separazione e quello didivorzio sono distinti e autonomi, fa notare che nel caso di specie il giudice del merito,nell'adottare la propria decisione, ha fatto espresso riferimento alpalese squilibrio economico esistente tra le parti,circostanza di fatto nemmeno negata dall'interessato.

Risultando nelmerito che sebbene fosse intervenuto un miglioramento reddituale afavore della parte debole, tale mutamento non sarebbe statosufficiente, di per sé, a consentire alla parte svantaggiata dimantenere lo stesso tenore di vita adottato in pendenza dimatrimonio. La Cassazione, ragionando secondo il principio sopraenunciato, non ha ravvisato alcuna illogicità nella decisione delgiudice d'appello; ha quindi confermato la sentenzaimpugnata.


Data: 19/05/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi