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Diritto militare: il ruolo del Comitato di Verifica per le cause di servizio



Avv. Francesco Pandolfi, specializzato in diritto militare.

Il riconoscimento della causa di servizio si ottiene mediante un'analisi multifattoriale della patologia contratta in occasione di servizio; in questo articolo si esamina: 1)il servizio prestato dal militare presso un'armeria aeroportuale ed esposizione abenzene, 2)l'attività addestrative di tiro edinalazione di particelle di piombo, bario e antimonio, 3)l'esposizione ad amianto presente nella coibentazione di un veicolo Blindato Fiat6114G Mangusta ( le analisi di laboratorio eseguite su campione confermavano la presenzadi fibre di natura asbestica della specie del crisotilo in percentuale di peso superiore al 90%), 4) l'esposizione delmilitare alle onde elettromagnetiche dei radar presenti nelle sedi prestava servizio, 5)l'indebolimento delle barriere immunitarie da multipli vaccini.

Nel caso commentato, ilmaresciallo 1^ cl S.O.D.T. prestava serviziopresso il xx Stormo Aeroporto Militare xxxxxxx di F.; egli risultava affetto daleucemia acuta mieloplastica così come diagnosticata nel ricovero ospedaliero.

Orbene,in occasione del giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio,deve svolgersi una verifica puntuale sull'attività lavorativa svolta dalmilitare per comprendere se essa abbia costituito o meno un rischio specifico,il tutto in un'ottica di studio multifattoriale della patologia contratta. E'quanto stabilito dal Tar Puglia con la sentenza n°67/2014 nei confronti del Ministero della DifesaDirezione Generale della Previdenza Militare della Leva nonché del Ministerodell'Economia e delle Finanze.

Una volta impugnato ildecreto con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare della Levaha negato, conformemente al parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio, ilriconoscimento delle infermità riscontrate dalla competente commissione medicaospedaliera come dipendenti da causa di servizio,si appalesa opportuno ripercorrere l'iter logico argomentativo del Giudicanteal fine di estrapolare utili criteri di riferimento utilizzabili in similarifattispecie.

Come premesso, nel casoesaminato il ricorrente maresciallo 1^ cl S.O.D.T. prestava servizio presso il xx Stormo Aeroporto Militare xxxxxxxdi F.; egli risultava affetto da leucemia acuta mieloplastica così comediagnosticata nel ricovero ospedaliero in ospedale.

In data 2.4.2010presentava quindi all'Amministrazione istanza per il riconoscimento della causadi servizio formulando contestuale richiesta perla concessione del relativo equo indennizzo.

Con il parere reso nelcorso di apposita adunanza, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizioevidenziava:"...l'infermità: leucemiamieloide acuta già trattata…omissis….non può riconoscersi dipendente da causadi servizio in quanto trattasi di un processomorboso dell'apparato emopoietico, caratterizzato da alterazioni degli elementicellulari bianchi della serie mieloide del sangue che, come tale, non puòessere in alcun modo ricollegabile al servizio.

L'insorgenza della patologia è riconducibile a fattorigenetici ed al progredire dell'età; poiché nella fattispecie le caratteristicheinerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per naturaed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti edeterminanti, il processo proliferativo è da attribuire a fattori estranei al servizio stesso…”.

Il militare interessatoimpugnava sia il decreto sia il presupposto parere del Comitato di Verifica perle cause di servizio,invocando il riconoscimento delle patologie accertate come dipendenti da causadi servizio e la condanna del Ministero dellaDifesa al pagamento dell'equo indennizzo, con interessi e rivalutazione sino alsoddisfo.

Il Collegio giudicante ritenevafondato il ricorso accogliendolo con consequenziale annullamento degli attigravati.

Invero, il Tar ritenevai provvedimenti gravati carenti sotto il profilo motivazionale, avendoutilizzato l'Amministrazione resistente –in occasione del diniego- mere formuledi stile e non avendo rimarcato il percorso logico che ha condotto allavalutazione finale.

Come condivisibilmentesottolineato da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2720, inpresenza di una patologia tanto grave era necessaria una motivazione analiticae puntuale ( all'opposto del tutto carente nella vicenda in esame ) che non silimitasse all'enunciazione di mere formule di stile ma che si riferisseanaliticamente a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e a tutti i precedentidi servizio risultanti dagli atti.

In termini analoghi si eragià espresso il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 novembre 2012, n. 1143:"...L'obbligo motivazionale non puòconsiderarsi soddisfatto mediante la mera e generica indicazione degli elementipresi in considerazione, quali tipo di prestazione lavorativa, presenza o menodi determinati strapazzi, natura e caratteri della patologia. Ai finidell'affermazione o della negazione che il servizioabbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria laricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiutaistruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizioe delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre inrelazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine dellaespressione di un giudizio che sia frutto di un'approfondita analisi deglielementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi....".

Applicando al caso dispecie il principio di diritto desumibile da detto pronunciamento, si puòaffermare che sarebbe stata necessaria la ricostruzione, da effettuare con ladovuta sintesi ma sulla base di una compiuta istruttoria, delle caratteristichespecifiche del servizio (attività svolta dalricorrente presso armerie militari a continuocontatto con sostanze nocive), da porre in relazione con i caratteri dellapatologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che siafrutto di un'approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibilicorrelazioni tra gli elementi stessi: inparticolare, l'Amministrazione non aveva precisato la possibile causa dellapatologia dell'istante (leucemia mieloide acuta) e se potesse sussistere unaqualche correlazione tra l'insorgenza della suddetta patologia con la specificatipologia di attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Peraltro, il Consigliodi Stato, Sez. IV con decisione n. 4476 del 6.8.2012 aveva ritenuto che ilComitato di verifica per le cause di servizio ha comunque sempre il dovere, in applicazionedei principi generali fissati dall'art. 3 legge 241/90, di prendere in esametutte le variabili suscettibili di determinare l'insorgenza del male,verificando con puntualità se l'attività lavorativa abbia costituito o non unrischio specifico.

Va evidenziato che ilconsulente di parte nella relazione prodotta in giudizio giungeva alle seguenticonclusioni condivise poi dal Collegio: "... Le condizioni per il riconoscimento di una causa di servizio sono le seguenti: 1) l'esistenza di unrapporto di impiego con la pubblica amministrazione, 2) verificarsi di unapatologia, 3) esistenza di un nesso causale tra la patologia e lo svolgimentodei doveri di ufficio. Il soggetto che può richiedere ilriconoscimento di una causa di servizio deveessere, dunque, un dipendente pubblico, legato cioè con un rapporto di impiegocon la pubblica amministrazione; l'oggetto del riconoscimento è un danno allasalute subito dal lavoratore costituito da una infermità o lesione determinateda fatti di servizio o da causeinerenti all'attività lavorativa stessa, come ad esempio l'ambiente, lemodalità o le condizioni di lavoro. Ultimo elemento indispensabile per ilriconoscimento della causa di servizio è ilrapporto di causalità tra attività lavorativa (o fatti di servizio) ed evento dannoso. La norma prevede che tra ifatti di servizio e le infermità o lesionisopravvenute, debba sussistere un rapporto di tipo causale oconcausale efficiente e determinante. Ciò significa che ai fatti di servizio quale causa unica, diretta e immediata dellainfermità, della lesione o della morte sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma nonsufficiente a produrre l'evento, quali elementi che, di fatto, concorrono arendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.

È importante premettereche se per molte affezioni appare il più delle volte in tutta la sua evidenza edi una certa semplicità il riconoscimento del rapporto causale unico, diretto eimmediato con il lavoro, per la maggior parte delle infermità ad eziopatogenesimultifattoriale, non è possibile attenersi a un rigido schematismo derivativo; molte malattie, infatti, riconoscono piùfattori etiologici che, agendo talora su un terreno di predisposizioneeredo-costituzionale, spesso attraverso variegata patogenesi, contribuisconotutti, anche se con differente efficienza e modalità di azione, all'insorgenzadel quadro clinico. Tra queste rientrano senza dubbio le patologie oncologiche,il cui percorso etiopatogenetico non è, nella maggior parte dei casi,scientificamente dimostrabile, pur in presenza di numerosi studi che concludonoper un nesso con la esposizione lavorativa a diverse noxae patogene.

Venendo al caso incommento, l'anamnestica ricostruzione della tipologia di servizio che ha connotato la vita professionale delmilitare, consentiva di rilevare l'esistenza di una documentata protrattaesposizione a multipli fattori direttamente e/o indirettamente dotati dipotenziale attività cancerogena. Vediamo quali.

L'aver prestato servizio presso l'armeria aeroportuale ha comportato laesposizione, sia per contatto cutaneo che per vie respiratoria, a numerosicomposti aromatici (oli e solventi usati per la manutenzione delle armi), lacui pericolosità per la salute è ampiamente documentata. Tra questi, ilbenzene, che ne costituisce uno dei principali componenti volatili, vieneincluso ormai da anni nella letteratura scientifica internazionale tra lesostanze per le quali è stato riconosciuto un ruolo causale nella insorgenza didiverse patologie ematologiche, tra cui le leucemie.

Il militare, inoltre, èstato frequentemente impiegato in attività addestrative di tiro, durante lequali si sviluppa una notevole quantità di sostanze tossiche e potenzialmentecancerogene, tra cui citiamo particelle di piombo, bario, antimonio.

Particolarmenterilevante risulta, inoltre, la circostanza che nel corso della sua attività di servizio l'istante sia stato esposto anche al rischio amianto, sostanza presente nel materiale dicoibentazione del Veicolo Blindato Fiat 6114G (Mangusta), come risultato daun'analisi effettuata nel luglio del 2011 presso il Reparto Chimico del CentroSperimentale Volo su richiesta del ServizioIntermedio Prevenzione e Protezione del Comando Squadra Aerea ("... dalleanalisi di laboratorio eseguite risulta che nel campione sono presenti fibre dinatura asbestica della specie del crisotilo in percentuale di peso superiore al90%").

Oltre che neimesoteliomi e nei cancri polmonari la cancerogenità dell'amianto è stata recentemente implicata anche nellapatogenesi delle leucemie acute. Alcuni studi, infatti, hannoincontrovertibilmente documentato la presenza significativa di fibre di amianto nel midollo osseo di soggetti leucemici constoria di esposizione alla sostanza.

Una attenta e criticaanalisi retrospettiva dell'attività di serviziodel -OMISSIS-, che ha, peraltro, trovato conferma di oggettivazione causale inun esauriente carteggio documentale esibito dall'interessato, ha consentito,infine, di individuare un percorso lavorativo particolarmente usurante estressogeno, che, come una copiosa e moderna letteratura scientifica hadimostrato, può aver determinato una modificazione della sua omeostasipsico-fisica, una alterata condizione che rappresenta la fase finale dellasindrome generale di adattamento in situazioni croniche di stress.

In questa fase lecapacità e le risorse di reazione dell'organismo risultano esaurite, dopo lainiziale fase di allarme e la lunga fase di resistenza, queste caratterizzate,in condizioni normali, da un complesso complementare ed equilibrato di reazionicomportamentali e biologiche, attuate dall'azione di mediatori chimici emediatori allostatici (quali, ormoni cortico e medullo - surrenalici,neurotrasmettitori, citochine, etc.), che, agendo sui recettori dei varitessuti del sistema regolatorio dell'organismo, inducono quelle reazioni"adatte" al nuovo assetto psichico, metabolico, immunitario ecardiovascolare dell'organismo, quasi finalizzate alla neutralizzazionedell'agente stressante.

Proprio nella fasefinale della sindrome generale da adattamento è stata ampiamente documentata inletteratura la possibilità di un vulnus delle difese immunitarie conconseguente minore capacità dell'organismo di rispondere agli attacchi dellenoxae patogene, anche quelle intrinsecamente dotate di potere cancerogeno.

Lo studio dei rapportitra stati emozionali e genesi dei tumori è stato per molti anni trascuratodalla psicosomatica tradizionale, il cancro essendo stato sempre consideratocome una malattia somatica per eccellenza, causata da determinanti di naturabiologica, chimico fisica non collegabili a modificazione di stato funzione delsistema nervoso centrale.

Questo approcciostrettamente somatico si è andato parzialmente modificando e sono apparsi nellaletteratura internazionale studi sempre più numerosi sui possibili rapporti trapsiche e cancro. Sarebbe erroneo pensare che i fattori emozionali possanoessere considerati come determinanti fondamentali dell'oncogenesi, ma possiamocertamente attenderci che essi, in un modello di interpretazionemultifattoriale della malattia somatica, siano responsabili almeno di una partedella varianza etiopatogenetica della malattia.

Se a quanto dettoaggiungiamo anche la documentata esposizione del militare alle ondeelettromagnetiche a partenza dai radar presenti nelle sedi in cui ha prestato servizio e le conseguenze sul suo assetto immunitariodelle multiple vaccinazioni alle quali è stato obbligatoriamente sottoposto nelcorso degli anni, ricaviamo un quadro multifattoriale di elementi che agendosia direttamente, come riconosciuti elementi oncogeni, sia indirettamente perla loro azione di indebolimento delle difese immunitarie del soggetto, possonoaver assunto, nel loro insieme, un ruolo determinante nella insorgenza dellamalattia neoplastica.

Da un punto di vistamedico-legale assurge a dignità di causa quell'antecedente, di interesse evalore giuridico, dal quale dipende (in concorso di altri fattori o non)l'avverarsi della modificazione peggiorativa della persona.

In altre parole"... le concause di lesione o di invalidità al serviziodevono risultare tali che senza il loro intervento non si sarebbe determinatala denunciata menomazione dell'integrità psico-fisica nella sua specificanatura e entità: il servizio prestato deve,quindi, portare un quid novi e un quid pluris rispetto alla consueta insorgenzae progressione della infermità" (Ca., Bo. - I trattamenti pensionisticiprivilegiati - Gi.Ed.).

La concausa efficiente,dunque, si configura come l'antecedente causale che dispiega preminente forzanel determinismo dell'evento, ovvero, pur essendo quantitativamente nonsignificativa, da un punto di vista qualitativo e/o modale agisce in maniera dainfluire in modo sensibile sul fatto conseguente: di qui il valore particolareche assume rispetto alle altre concause.

Nel caso del militarericorrente, la convinzione che la leucemia linfoblastica acuta debba trovarericonoscimento di dipendenza da causa di servizio,nasce proprio da tale percorso valutativo, che ha consentito di rilevare lasussistenza di un rischio specifico, che sotto ilprofilo concausale efficiente e determinante assume in questo caso primariovalore giuridico. ...".

Dalle argomentazioniespresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto,l'annullamento degli atti impugnati.

Studio Legale Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi specializzato in diritto militare

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Data: 09/05/2014 12:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi