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Istanze alla Pubblica Amministrazione – obbligo di motivazione sulle osservazioni presentate a seguito del Preavviso di rigetto -



di Gerolamo Taras - L'art. 10-bis della legge n. 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativiall'accoglimento dell'istanza) introdottodall'art. 6 della legge n. 15/2005, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione,nei procedimenti ad istanza di parte, del c.d. "preavviso dirigetto". Il quale si sostanzia nell'obbligo di comunicazione agliistanti, prima della formale adozione di un provvedimento idoneo ad inciderenella loro sfera giuridica, dei motivi che ostano all'accoglimento delladomanda.Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gliistanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,eventualmente corredate da documenti… Dell'eventuale mancato accoglimento ditali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Sitratta di una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire,anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi deiprivati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nellafase procedimentale (con l'evidente scopo di istituire un ulteriore fattoredeflattivo del contenzioso, rispetto a quello a quello già introdotto dallalegge n. 241 con gli artt. 7 e segg.), tutte le circostanze ritenute utili aifini della definizione della vicenda da cui esiterà l'eventuale provvedimentofinale.

Indirezione del perseguimento delle ora enunciate finalità, preordinate a rendereeffettivi i principi di principi di trasparenza e di buona amministrazionerivenienti dal'art. 97 della Costituzione, si prevede la possibilità diinstaurare un contraddittorio tra p.a. e amministrati, con l'eventualità perquesti ultimi di formulare osservazioni scritte, del cui mancato accoglimento “deveessere data ragione nel provvedimento finale” (T.A.R. LazioRoma, sez. III, 23 dicembre 2009 , n. 13300).


E' pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo cheriproduca in sostanza, le stesseargomentazioni poste a fondamento del diniego senza considerare e valutare leosservazioni e le eventuali controdeduzioni avanzate dall' istante, a seguito del preavviso di rigetto.

“Se è vero infatti che l' art.10 bis della legge241/90, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione nei procedimenti adistanza di parte del c.d. “preavviso dirigetto”, non impone la puntuale e analiticaconfutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficienteai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'attostesso, è altrettanto vero chel'assolvimento dell'obbligo, imposto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione delprovvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazionipresentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non puòconsistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro nonaccoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hannoportato a disattendere le controdeduzioni formulate”.


Secondola Seconda Sezione del TAR Sardegna - sentenza n. 00264/2014 del 02/04/2014 deve essere annullato (per difetto dimotivazione) il provvedimento finale adottato dal dirigente di unUfficio Tecnico, che sulle osservazionipresentate dall' istante a seguito del preavviso di rigetto si sia limitato, a richiamare in sostanza, le stesse argomentazioni poste a fondamentodel diniego senza precisare perché le osservazioni della società, e inparticolare la nuova soluzione progettuale offerta, non risultassero idonee afar mutare avviso all'Amministrazione in ordine al giudizio negativo espresso.

Occorreprecisare infatti che le modifiche progettuali proposte dalla societàescludevano la realizzazione di quelle parti dell' opera sulla quale si eranoincentrate le argomentazioni preclusive dell'amministrazione, e destinavano irelativi locali ad uso strettamente attinente alla vendita di carburanti .


“Di quipertanto l'annullamento, ai fini del riesame, del provvedimento impugnato,assegnando al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arzachena iltermine di 20 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in viaamministrativa della presente sentenza per l'adozione del provvedimentoconclusivo del procedimento per cui è causa.

Per il caso diinadempimento dell'ufficio comunale si procede fin d'ora, per gli adempimentiin via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona delDirigente del Servizio Tutela Urbanistica Ambientale della Regione Sardegna … il quale, entro i sessanta giorni successivialla scadenza del termine in precedenza indicato, ove infruttuosamente decorso,dovrà porre in essere gli atti all'uopo necessari”.

Spese a carico,manco a dirlo, del Comune.

Data: 04/05/2014 16:00:00
Autore: Gerolamo Taras