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Cassazione e contratti bancari: onere della prova in tema di libretti di risparmio



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 9277 del 24 Aprile 2014. Inmateria di tenuta dei libretti di risparmio, la funzioneprimaria del libretto è enunciata all'art. 1835 codice civile (“Sela banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti ei prelevamenti sidevono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmatedall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fannopiena prova nei rapporti tra banca e depositante. È nullo ogni pattocontrario”) ed è quella di documentare il contratto dideposito sin dall'origine, nonché di prendere nota dei movimentisuccessivi. La cronologia movimenti è ricostruita proprio attraversole annotazioni effettuate dagli impiegati della banca sul librettomedesimo. Tali annotazioni fanno piena prova nei rapporti tra banca edepositante.

E' quanto haaffermato la Cassazione nella sentenza in oggetto, vertente sulla veridicità di alcune annotazioni apposte su un libretto di depositobancario.

Perchè il libretto assuma efficacia probatoriaprivilegiata occorre che le annotazioni siano firmate dapersona abilitata, dunque da un funzionario o da un operatore bancario. In corso di causaoccorrerà dunque provare che le annotazioni stesse siano stateeffettuate dall'impiegato di sportello, il quale, con il suocomportamento, ha generato nel cliente la legittima aspettativa chefosse effettivamente investito di tale potere: tale onere è acarico del depositante.

Provato ciò, anche se il libretto dideposito non può essere considerato un atto pubblico, lo specialeregime di cui all'articolo sopra citato garantisce al medesimo lapiena prova laddove sia dotato di tutti i requisiti formali dilegge. La piena prova è riferita non soltanto alle annotazioni maanche alla provenienza del libretto dalla banca di cui il soggettosottoscrivente risulta dipendente.

Data: 02/05/2014 09:30:00
Autore: Licia Albertazzi