Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Incontri e scontri tra DIRITTO di CRONACA e LESIONE della REPUTAZIONE. Ristoro dei DANNI PATRIMONIALI e NON: PROVA e LIQUIDAZIONE



di Paolo M. Storani - (seconda parte; la prima è stata pubblicata il 27.4.2014) Seconda puntata delle mie considerazioni sul tema nevralgico della lesione alla reputazione a mezzo stampa, un danno pluridimensionale e composito che può assumere sfaccettature variabili in relazione alle modalità contingenti con le quali si manifestino l'azione, il pregiudizio e la sua incidenza sulla vita dell'individuo colpito. Ho gradito che in proposito i lettori di questa rubrica, raccogliendo l'invito ad esprimersi sulle criticità del tema, mi stiano fornendo apporti multipli e qualificati, come quello del medico Giuseppe Lantone che ha esaminato in un paio di post sul forum i gangli vitali della disputa; ringrazio anche chi mi sta scrivendo direttamente.
Questa mia nuova riflessione muove dall'endiade diritto e conflitti; con tale espressione peraltro il Prof. Gaetano Azzariti, ordinario nell'Università di Roma La Sapienza, ha intitolato il manuale sulle sue "Lezioni di diritto costituzionale" edito da Laterza nel 2010; riannodiamo i fili espositivi di questa rassegna (o saggetto) con il dispositivo della sentenza n. 13448/2013 (pubblicata il 28 ottobre 2013) relativa al giudizio civile n. 31916/2010 R.G. del Tribunale di Milano, Sez. I Civ., emesso dal Giudice Unico Dott.ssa Orietta Stefania Miccichè che rinvengo casualmente a pag. 32 (annunzi legali) del quotidiano La Repubblica di martedì 7 gennaio 2014; avuto riguardo ad un libro che certamente avrete letto (o di cui è impossibile non aver sentito narrare in qualche talk show), "Gomorra", è stata promossa una causa da Vincenzo Boccolato (attore) con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Santoro e Luigi Iannettone, contro lo scrittore Roberto Saviano e la Mondadori S.p.A., (convenuti) tutelati dagli avv.ti Antonello Martinez ed Alberto Merlo. Questo il PQM:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

accertato il contenuto diffamatorio in danno di Enzo Boccolato della frase contenuta a pagina 291 del libro intitolato Gomorra (nella parte in cui l'autore prospetta che Enzo Boccolato insieme ad Antonio La Torre "si preparavano anche a tessere una grande rete di traffico di eroina"), condanna Roberto Saviano e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in via solidale al risarcimento del danno subìto da Enzo Boccolato e a corrispondergli la somma di € 30.000,00 - comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data odierna - oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;

ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza a cura e spese dei convenuti una volta a caratteri doppi del normale sul quotidiano La Repubblica entro 30 giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza autorizzando sin da ora parte attrice a provvedervi autonomamente qualora detto termine non sia stato osservato dai convenuti, ponendo le relative spese a carico dei convenuti medesimi;

condanna i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate - ex d.m. n. 140/12 in complessivi € 4.340,00 (di cui € 340,00 per spese e € 4.000,00 per compensi) oltre IVA e CPA.

Milano, 24.10.2013. Il Giudice Unico dr. Orietta Miccichè".

Insegna Cass. 12 novembre 1999, n. 1632: "Per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca la verità della notizia pubblicata deve essere valutata rispetto al suo nucleo essenziale, rimanendo irrilevanti eventuali imprecisioni su fatti secondari e non determinanti".

Data: 02/05/2014 12:00:00
Autore: Law In Action - di P. Storani