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Il riconoscimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio alla luce della L.219/2012




- avv. Concetta Spatola - La Legge 219/2012, nell'ambitodella parificazione dei figli naturali ai figli legittimi ha modificato,tralaltro, il procedimento per il riconoscimento dei figli nati fuori dalmatrimonio. Il procedimento che trova regolamentazione negli articoli 250 eseguenti del codice civile, pertanto, subisce alcune modifiche che ne cambianoincisivamente la procedura. Cambia innanzitutto l'interesse perseguito etutelato dalla norma. Ogni procedimento attinente i figli va espiato solo edesclusivamente nell'interesse del minore, con un'integrale accoglimento delleregole sul diritto di ascolto, previsto per gli ultradodicenni in modoincondizionato e per i minori di tale età qualora siano in possesso dellacapacità di discernere, subordinando a tale interesse ogni diritto di legittimazioneattiva al procedimento. Cambia, altresì, la soglia di età prevista per ilminore per la prestazione del consenso al suo riconoscimento che viene fissataal quattordicesimo anno, così come viene anche prevista la possibilità diriconoscere al minore di anni sedici previa autorizzazione del giudice valutatele circostanze e avuto riguardo l'interesse sempre del figlio.

Competente è il Tribunale Ordinario che procede ai sensidegli artt.737 e seguenti c.p.c.

Stabilisce l'art. 250 nuova formulazione del c.c. "Ilfiglio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previstidall'art.254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio conaltra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tantocongiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che non hacompiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitoreche abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essererifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuolericonoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato,ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorsoall'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dallanotifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione,dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni, o anchedi età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimentiprovvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo l'opposizionenon sia palesemente fondata. Con sentenza che tiene luogo del consenso mancanteil giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e almantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome aisensi dell'art.262. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che nonabbiamo compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi,valutate le circostanze e avuto riguardo dell'interesse del figlio."

Come si nota confrontando la norma in oggetto rispetto allavecchia stesura cambia in modo incisivo il procedimento. Precedentemente eraprevisto che in caso di opposizione alla prestazione del consenso il tribunaledecideva con sentenza, su ricorso del genitore interessato al riconoscimento edin contraddittorio con il genitore opponente e con la partecipazione delpubblico ministero. Con la riforma della L.219/2012, invece, apparecompletamente capovolta la situazione in quanto dalla notifica del ricorso peril riconoscimento da parte del genitoreinteressato decorre il termine di decadenza di 30 giorni per l'eventualeopposizione. Qualora l'opposizione non venga proposta il giudice emettesentenza che avrà valore in luogo del consenso non prestato. Solo ove propostal'opposizione il procedimento si apre con i conseguenti poteri istruttori daparte del giudice. La procedura prevista oggi è estremamente più veloce e piùagevole, ma richiede estrema attenzione in ordine ai termini di decadenza,essenzialmente ridotti, in quanto il riconoscimento è irrevocabile.

Resta l'azione sottoposta all'autorizzazione del giudice nelcaso in cui il figlio è nato da persone tra le quali esiste un vincolo diparentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo gradooppure un vincolo di affinità in linea retta. Autorizzazione che va richiesta, inquesto caso, ai sensi dell'art.251 c.c. al Tribunale dei Minori.

avv. Concetta Spatola

foro di Napoli

avv.concettaspatola@alice.it

Data: 30/04/2014 16:00:00
Autore: Avv. Concetta Spatola